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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27326/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo che il contribuente assumeva mai validamente notificato e conosciuto solo tramite estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato la falsa applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., sostenendo che gli atti impositivi richiedono conoscenza legale tramite valida notifica e che l'impugnazione dell'avviso mediante estratto di ruolo non potrebbe considerarsi sanata; dall'altro l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla conoscenza dell'atto solo tramite estratto di ruolo. Ha inoltre insistito sulla rilevanza di un preteso giudicato interno sull'ammissibilità dell'impugnazione e sulla sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotta dal d.l. n. 146/2021, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile l'esame del ricorso, escludendo la rilevanza della questione rimessa alle Sezioni Unite e valorizzando la formazione di un giudicato interno sul punto dell'ammissibilità dell'impugnazione. Nel merito ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, affermando che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando il contribuente impugni l'atto impositivo soltanto dopo averne avuto conoscenza tramite estratto di ruolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l'esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo si applica agli atti impositivi solo se il contribuente propone tempestiva impugnazione dell'atto; non basta l'impugnazione successiva fondata sulla mera conoscenza tramite estratto di ruolo.

  • art. 160 c.p.c.

    È richiamato insieme alle norme sulla sanatoria delle nullità di notificazione, nel quadro della disciplina applicabile agli atti tributari.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il richiamo alle norme del codice di procedura civile sulle notificazioni consente l'applicazione, agli atti impositivi, del regime di nullità e della relativa sanatoria solo nei limiti ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La Corte afferma che la questione della sua applicabilità non è rilevante nel caso concreto, anche alla luce del giudicato interno.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso, relativo a falsa applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Base del secondo motivo, relativo a omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 370 c.p.c.

    La parte intimata che non notifichi controricorso non può costituirsi validamente al di fuori dei limiti previsti per la partecipazione alla discussione orale.

Massime di principio

  • Negli atti impositivi tributari la notificazione è condizione integrativa di efficacia, ma la sua nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo se il contribuente abbia proposto tempestiva impugnazione dell'atto direttamente notificato o comunque portato a sua conoscenza in modo utile.
  • La mera impugnazione dell'estratto di ruolo o di un atto successivo non produce, di regola, sanatoria ex art. 156 c.p.c. della nullità della notificazione dell'atto impositivo presupposto, quando il contribuente sia venuto a conoscenza del debito solo attraverso quell'estratto.
  • Il giudicato interno formatosi su un capo della sentenza di primo grado può essere rilevato d'ufficio in cassazione, salvo che il giudice di appello si sia già pronunciato, anche implicitamente, sul punto; in tal caso occorre specifica impugnazione per rimuoverne gli effetti preclusivi.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità degli atti non notificati o invalidamente notificati, come interpretata dalle Sezioni Unite, non elide automaticamente le questioni di giudicato interno già formatesi nel processo pendente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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