Cassazione Civile, Ordinanza n. 24698/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un'impresa individuale aveva proposto opposizione avverso un precetto per il pagamento di una somma di denaro, deducendo che, prima dell'intimazione, non gli era stata notificata l'ordinanza di assegnazione in forza della quale l'esecuzione era stata minacciata. L'opposizione era stata accolta in primo grado, ma la corte d'appello, dopo aver dichiarato nullità della sentenza di primo grado per inosservanza delle forme di pronuncia previste dall'art. 281-sexies c.p.c., aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi; tuttavia, la Corte di cassazione ha ritenuto superflua l'illustrazione dei motivi perché dagli atti emergeva l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 1° ottobre 2022, con conseguente onere di depositarne entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. copia munita di relata o, in caso di PEC, delle ricevute di invio e ricezione. Tale documentazione non era stata depositata, né poteva supplirvi la produzione tardiva; inoltre, la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, escludendo l'applicazione del principio che talvolta consente di prescindere dalla produzione della relata.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica (o delle ricevute PEC), a fronte della stessa dichiarata notificazione della sentenza nel ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il precetto.
richiamato in relazione alla nullità della sentenza di primo grado per inosservanza delle modalità di pronuncia.
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.
il ricorrente che dichiari la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne copia munita di relata di notifica, o le ricevute PEC, entro il termine di legge; la successiva produzione ex art. 372 c.p.c. non sana l'omissione.
non consente di recuperare la mancata produzione tempestiva della relata di notifica della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se la parte dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare tempestivamente copia autentica della sentenza con la relata di notifica, o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
- La mancata produzione, nel termine dell'art. 369 c.p.c., della prova della notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso, non sanabile con successiva produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- Il principio secondo cui il ricorso può essere comunque procedibile se notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza opera solo quando la notifica del ricorso sia tempestiva rispetto a tale termine breve; se il ricorso è notificato oltre il sessantesimo giorno, la mancanza della relata resta impeditiva.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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