Cassazione Penale, Ordinanza n. 11356/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 17/09/2024. Dal testo emerge che i motivi erano, in parte, censure in fatto e mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette; in parte, censure manifestamente infondate relative alla concessione della sospensione condizionale della pena, che non era più concedibile in base al casellario giudiziario risultante agli atti. La sentenza di legittimità non specifica il reato contestato, limitandosi a richiamare la "ritenuta responsabilità per il contestato reato".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità perché attinenti al merito e ripetitivi rispetto a questioni già vagliate dalla Corte di appello, oltre a essere manifestamente infondati quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente per escludere la concedibilità della sospensione condizionale della pena, in ragione del casellario giudiziario e della non più sussistenza dei presupposti legali.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano in una rivalutazione del fatto o nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure siano manifestamente infondate, anche se formulate come contestazioni sul trattamento sanzionatorio.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando, sulla base del casellario giudiziario e degli elementi agli atti, manchino i presupposti legali per la sua applicazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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