Cassazione Civile, Ordinanza n. 25288/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2007 e 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione contributi percepiti da una società concessionaria del trasporto pubblico locale dalla Provincia Autonoma di Bolzano. In origine i contributi erano stati considerati rilevanti anche ai fini IVA perché, secondo l'Ufficio, integravano il corrispettivo del servizio di trasporto o comunque ne abbassavano il prezzo. La sentenza di legittimità precedente aveva cassato solo sul punto IVA, demandando al giudice di rinvio di verificare in concreto se i contributi avessero una funzione direttamente connessa al prezzo del servizio. La CTR, in sede di rinvio, ha escluso l'imponibilità IVA ritenendo che il contributo non fosse versato per una prestazione determinata a utenti predeterminati né avesse incidenza diretta sul prezzo del biglietto, poiché le tariffe erano fissate in via autoritativa dalla Provincia e il contributo serviva piuttosto a compensare i costi del servizio pubblico e a garantire l'economicità della gestione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Corte, e dall'altro violazione dell'art. 13 d.P.R. 633/1972, dell'art. 73 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 106 e 107 TFUE e delle norme provinciali sui contributi al trasporto, sostenendo che la CTR avrebbe omesso la verifica sostanziale richiesta e avrebbe erroneamente escluso che la sovvenzione fosse connessa alla prestazione del servizio e al prezzo, anche con possibile effetto di sovracompensazione e di vantaggio economico non consentito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura ex art. 384 c.p.c. perché il giudice di rinvio ha effettivamente svolto l'accertamento richiesto, verificando in concreto funzione e incidenza dei contributi sul prezzo del servizio. Ha poi dichiarato inammissibili, nella sostanza, le ulteriori doglianze, perché formulate come violazioni di legge ma dirette in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei fatti già apprezzati dalla CTR. La Corte ha condiviso la conclusione secondo cui mancavano i presupposti per considerare i contributi come corrispettivo o integrazione del prezzo ai fini IVA: il servizio era reso indistintamente all'utenza, le tariffe erano stabilite anticipatamente dalla Provincia, il contributo aveva funzione compensativa dei costi del servizio pubblico e il collegamento con il prezzo era solo indiretto. È stata inoltre ritenuta non dimostrata, in concreto, la dedotta sovracompensazione o il vantaggio economico rilevante ai fini del divieto di aiuti di Stato. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle resistenti.
Norme richiamate
"integrazione direttamente connessa" con il prezzo
Per includere un contributo nella base imponibile IVA occorre una connessione diretta con il prezzo dell'operazione; non basta un collegamento indiretto o una finalità di copertura dei costi del servizio.
art. 73 direttiva 2006/112/CE
Richiamato quale parametro europeo della base imponibile IVA per verificare la rilevanza dei contributi pubblici.
artt. 106 e 107 TFUE
Il richiamo al divieto di aiuti di Stato non è sufficiente senza dimostrare in concreto un vantaggio economico derivante dalla mancata imponibilità IVA del contributo; per i servizi pubblici compensativi va verificata la natura di mera contropartita delle prestazioni rese.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma conserva il potere di accertare in fatto se la funzione del contributo e la sua incidenza concreta sul prezzo integrino i presupposti dell'imponibilità IVA.
artt. 14, 16 e 17 L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16
Le disposizioni provinciali sono state lette come disciplina di contributi destinati a compensare i costi del trasporto pubblico locale e a consentire il servizio a tariffe stabilite dall'autorità, non come meccanismo di abbattimento diretto del prezzo al pubblico.
Massime di principio
- Ai fini IVA, un contributo pubblico è imponibile solo se è direttamente collegato a una prestazione determinata e se incide sul prezzo dell'operazione come corrispettivo o sua integrazione; non è sufficiente che il contributo compensi in generale i costi dell'attività.
- Nel giudizio di rinvio la Corte di cassazione può fissare il principio di diritto, ma spetta al giudice di merito accertare in concreto la funzione della sovvenzione e la sua eventuale incidenza sul prezzo del servizio.
- Le censure formalmente formulate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della motivazione compiuta dal giudice di merito.
- Per escludere la natura di aiuto di Stato rilevante per sovracompensazione non basta evocare un astratto vantaggio fiscale: occorre dimostrare concretamente che la misura conferisca un beneficio economico indebito rispetto alla compensazione dei costi di servizio pubblico.
- Quando il servizio è reso in modo indifferenziato a un'utenza indistinta e le tariffe sono fissate autoritativamente e in anticipo dall'ente concedente, il contributo destinato a coprire i costi del servizio tende a presentare un nesso solo indiretto con il prezzo pagato dall'utente.
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