Cassazione Penale, Ordinanza n. 19459/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per plurimi episodi di furto e tentato furto, alcuni aggravati dalla recidiva e da altre aggravanti, nonché per tentato furto in abitazione e violazione del divieto di ritorno nel comune. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p., sostenendo che la dosimetria della pena fosse illegittima. La Corte ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e che, in ogni caso, il motivo era generico e non consentito in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta non deducibile perché non proposta nei motivi di appello, trattandosi di questione nuova in cassazione.
Norme richiamate
i motivi che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere usati per sollecitare una nuova valutazione di merito; la censura è inammissibile se generica o se introduce questioni nuove non trattate in appello.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il giudice può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli.
la doglianza sulla determinazione della pena non è deducibile in cassazione se non è stata oggetto dei motivi di appello.
fattispecie di furto contestata nei capi indicati in sentenza.
fattispecie di furto in abitazione o con strappo contestata in uno dei capi d'imputazione.
aggravanti del furto contestate nei capi di imputazione.
richiamato in relazione ai capi contestati come tentato furto e tentato furto in abitazione.
aggravante contestata nei capi di imputazione.
recidiva contestata come aggravante nei capi di imputazione.
reato contestato nei capi di imputazione, richiamato insieme ai delitti contro il patrimonio.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
- Le censure sulla quantificazione della pena fondate sull'art. 133 c.p. non sono proponibili per la prima volta in cassazione se non sono state devolute con i motivi di appello.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito, né introdurre questioni non devolute al giudice di appello.
- La genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza possono determinare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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