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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21942/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto Del Vecchio, ristretto in regime di cui all'art. 41-bis, aveva chiesto la sintonizzazione dell'apparecchio televisivo della sua cella su ulteriori canali nazionali rispetto a quelli indicati dalla circolare DAP n.14/2017. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto in parte la richiesta, ma l'Amministrazione penitenziaria ha proposto reclamo sostenendo che la circolare delimita ragionevolmente i canali accessibili per ragioni di controllo e sicurezza, che non sussiste un diritto soggettivo alla scelta di canali diversi e che, per ragioni tecniche (impianti centralizzati) e di sicurezza e organizzazione, la richiesta non è praticabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha stabilito che il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. è ammissibile solo quando è in gioco una posizione giuridica soggettiva qualificata come "diritto" dall'art. 69 Ord. pen.; nel caso concreto la decisione sulla sintonizzazione dei canali rientra nelle modalità tecniche/organizzative e nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria (in particolare la circolare DAP n.14/2017) e quindi non incide su un diritto soggettivo impugnabile. Il reclamo è stato qualificato come generico ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5, e l'ordinanza impugnata è stata annullata per essere eccedente i confini della giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Disciplina il reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza contro provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte conferma che il reclamo è attivabile solo se il provvedimento incide su una posizione giuridica soggettiva qualificata come diritto

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Norma sul regime differenziato; rilevanza nel caso per le particolari esigenze di controllo informative e di sicurezza connesse ai detenuti sottoposti al 41-bis

  • art. 69 Ord. pen.

    Qualifica alcune posizioni giuridiche dei detenuti come "diritto"; la Corte richiede che la pretesa impugnata rientri in tale nozione per ammettere il reclamo

  • art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen.

    Consente la qualificazione del reclamo come generico e la sua denegazione quando non rientra nelle previsioni di tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto applicabile tale nozione al caso di fruizione dei canali televisivi

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia procedurale: il procedimento per reclamo riproduce il rito della sorveglianza ed è funzionalmente collegato all'esecuzione penale

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 14

    Atto organizzativo che ha delimitato l'accesso ai principali canali nazionali con l'obiettivo di contemperare diritto all'informazione e esigenze di controllo; la Corte lo considera legittimo come scelta discrezionale dell'Amministrazione

  • Corte Cost., sent. 26 maggio 2017 n. 122

    Riconosce il diritto all'informazione anche dei detenuti; la Corte di Cassazione rileva tuttavia che il riconoscimento del diritto all'informazione non equivale automaticamente a un diritto soggettivo alla scelta tecnica dei singoli canali ove sia coinvolta l'organizzazione del servizio e la sicurezza

  • Giurisprudenza costituzionale citata (n. 97 del 2020; n. 186 del 2018)

    Richiamate dalle parti: la Corte di Cassazione le prende in considerazione ma ritiene che non implichino la nullificazione della discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione in materia di controllo dei flussi informativi nei casi di regime differenziato

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. è ammissibile solo quando il provvedimento impugnato incide su una posizione giuridica soggettiva qualificata come "diritto" dall'art. 69; le mere modalità tecniche o organizzative rientrano nella discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili tramite tale reclamo
  • Il diritto all'informazione dei detenuti è riconosciuto, ma la sua attuazione tecnica (es. quali canali televisivi siano accessibili) può essere regolata dall'Amministrazione penitenziaria per ragioni di sicurezza e organizzazione
  • Le circolari e gli atti organizzativi generali del DAP che bilanciano informazione e esigenze di controllo non vengono facilmente annullati dalla giurisdizione se non dimostrato un diritto soggettivo specifico e leso
  • Se la limitazione richiesta riguarda la modalità tecnica di fruizione (impianti centralizzati, accesso comune ai canali, costi e oneri di controllo), il rimedio amministrativo è prioritario e il sindacato giurisdizionale è limitato
  • Per impugnare con successo misure che limitano la fruizione di informazioni o canali occorre dimostrare che la limitazione lede concretamente un diritto soggettivo rilevante e che non sussistono ragioni di sicurezza o esigenze organizzative proporzionate

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