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Sentenza

Sentenza del 29/09/2017 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo tributario - Prova testimoniale - Esclusa - Dichiarazione di terzo - Ammessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi impugnavano l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/1973, con cui erano state recuperate maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per il 2009, ritenendo che l'accertamento fosse fondato esclusivamente sulle dichiarazioni di un locatario relative al pagamento parzialmente occulto di canoni di locazione. Contestavano inoltre la congruità del canone stimato dall'Ufficio e sostenevano che le dichiarazioni di terzi avessero al massimo valore indiziario. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che tali dichiarazioni, unitamente agli ulteriori elementi raccolti, costituissero presunzioni semplici qualificate idonee a fondare la pretesa fiscale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso la fondatezza dell'accertamento per il solo fatto che esso si basasse anche sulle dichiarazioni del locatario. Le dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza e riportate nei verbali sono state ritenute utilizzabili come elementi indiziari, da valutare insieme alle dichiarazioni analoghe di un'altra persona e agli ulteriori elementi presuntivi, compresa la definizione di analoghi contenziosi relativi ad anni precedenti. Sono state quindi confermate le maggiori imposte, mentre sono state escluse le sanzioni, non trasmissibili agli eredi. È stato rigettato l'appello incidentale del contribuente e le spese sono state poste a carico delle parti soccombenti nei limiti del rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale

    Il divieto riguarda l'assunzione diretta della testimonianza e del giuramento da parte del giudice tributario, ma non impedisce di utilizzare dichiarazioni di terzi raccolte dagli organi verificatori e inserite nei verbali o in documenti prodotti in giudizio.

  • Art. 41-bis, DPR n. 600/1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento parziale utilizzato dall'Ufficio per recuperare a tassazione i maggiori redditi da locazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza

    Le dichiarazioni del terzo acquisite dalla Guardia di Finanza e trasfuse nel processo verbale di constatazione, recepito dall'avviso di accertamento, hanno valore indiziario e concorrono a formare il convincimento del giudice unitamente ad altri elementi.

    Le dichiarazioni di terzi non costituiscono prova testimoniale vietata, ma possono fondare presunzioni semplici qualificate quando siano gravi, precise e concordanti e siano valutate insieme agli altri elementi del caso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la prova testimoniale formalmente assunta dal giudice è vietata, ma le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza o all'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate come elementi indiziari.
  • Una dichiarazione isolata non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: deve essere valutata insieme agli altri elementi disponibili e deve risultare coerente, precisa e attendibile.
  • Il giudice non può respingere un accertamento soltanto perché basato anche su dichiarazioni di terzi; deve esaminare complessivamente tutti gli indizi raccolti dall'Amministrazione.
  • In presenza di presunzioni semplici qualificate, il contribuente deve fornire elementi concreti idonei a smentire la ricostruzione dell'Ufficio, come documentazione dei pagamenti, condizioni contrattuali effettive o altri dati oggettivi.
  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, mentre l'obbligazione relativa alle imposte può gravare sugli eredi secondo le regole della successione.

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