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Sentenza

Sentenza del 29/09/2017 n. 1341 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta sostitutiva per la rideterminazione valori di acquisto partecipazioni non negoziate o di terreni edificabili - Presupposti. (Art. 5 e 7 L. n. 448 del 2001 e successive disposizioni modificative)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il perfezionamento della rivalutazione di un terreno edificabile ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001 e delle successive disposizioni modificative. In particolare, si discute se l'omessa indicazione del valore rivalutato nel quadro RM della dichiarazione dei redditi impedisca il perfezionamento dell'operazione e la validità dell'imposta sostitutiva versata.

La decisione

La rivalutazione si considera perfezionata quando è versato l'intero importo dell'imposta sostitutiva oppure, in caso di pagamento rateale, quando sono versate la prima rata ed è redatta la perizia giurata di stima. L'omessa indicazione del valore rivalutato nel quadro RM costituisce una violazione meramente formale e non compromette il perfezionamento né gli effetti della rivalutazione, salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni previste per l'adempimento dichiarativo omesso o irregolare.

Norme richiamate

  • Art. 5 della legge n. 448 del 2001

    Disciplina la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate mediante perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva.

  • Art. 7 della legge n. 448 del 2001

    Consente la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e agricoli sulla base di una perizia giurata, con versamento dell'imposta sostitutiva.

Massime di principio

  • Per le rivalutazioni fiscali di terreni e partecipazioni, il perfezionamento dell'operazione dipende dagli adempimenti sostanziali previsti dalla legge, in particolare dalla perizia giurata e dal versamento dell'imposta sostitutiva.
  • In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata, insieme alla redazione della perizia giurata entro i termini previsti, è sufficiente a perfezionare la rivalutazione.
  • L'omessa indicazione del valore rivalutato nella dichiarazione dei redditi, quando gli adempimenti sostanziali sono stati eseguiti, costituisce generalmente una violazione formale e non determina automaticamente la perdita del beneficio fiscale.
  • Gli adempimenti dichiarativi restano comunque rilevanti e la loro omissione può comportare sanzioni, pur senza invalidare necessariamente la rivalutazione già perfezionata.

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