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Sentenza

Sentenza del 29/09/2017 n. 2915 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IVA - Concorso a premi - Unica promotrice - Cessione di beni - Operazione esente - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava il trattamento IVA applicato dalla società alle operazioni a premio. In particolare, sosteneva che la cessione onerosa dei bollini ai supermercati affiliati configurasse una manifestazione promossa congiuntamente da più operatori e che, pertanto, la società non potesse fatturare tali cessioni in esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 4, del DPR 633/1972. Contestava inoltre la mancata detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dei beni-premio. La società sosteneva invece di essere l'unica promotrice dell'iniziativa e che i punti/bollini non fossero equiparabili ai premi, non avendo autonomo valore rappresentativo del diritto al premio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. È stato riconosciuto che XXX era l'unica promotrice dell'operazione, avendo predisposto il regolamento, prestato la cauzione e disciplinato i rapporti con i punti vendita affiliati. Di conseguenza, è stata ritenuta legittima la fatturazione in esenzione IVA delle cessioni dei punti/bollino ai supermercati e la mancata detrazione dell'IVA relativa all'acquisto dei premi. La cessione dei bollini è stata considerata esente perché i singoli punti, prima del raggiungimento delle condizioni previste dal regolamento, non hanno valore concreto né rappresentano autonomamente il diritto al premio. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Articolo 10, n. 4, DPR 633/1972

    operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci

    La norma è stata applicata alle cessioni dei punti/bollino, ritenuti titoli similari non rappresentativi di merci. I bollini, singolarmente considerati e prima del completamento delle condizioni dell'operazione, non equivalgono ai beni-premio e possono quindi essere ceduti in esenzione IVA.

  • Articolo 19, comma 2, DPR 633/1972

    È stata ritenuta legittima la mancata detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dei beni destinati ai premi dell'operazione a premio.

  • DPR 430/2001

    La società ha dimostrato il proprio ruolo di unica promotrice rispettando gli adempimenti previsti per le manifestazioni a premio, tra cui la predisposizione del regolamento, l'invio della documentazione e la prestazione della garanzia.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 368/E del 22 novembre 2002

    La risoluzione riguarda il diverso caso di un'operazione a premio promossa congiuntamente da più operatori, con acquisto dei premi da parte di uno di essi e successiva cessione onerosa agli altri. La Commissione ha ritenuto tale fattispecie non assimilabile a quella esaminata.

  • Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 101/E del 26 novembre 2012 e n. 23/E del 19 febbraio 2014

    le singole prove di acquisto (o punti) non hanno, di per sé, alcun valore di diritto sui premi in palio

    I punti o bollini non sono autonomamente qualificabili come premi finché non siano raggiunte le quantità minime richieste, non siano raccolte le prove necessarie e non siano presentate entro il termine di validità dell'iniziativa.

Massime di principio

  • Per stabilire il trattamento IVA di un'operazione a premio occorre distinguere tra un'iniziativa con un'unica promotrice e una manifestazione promossa congiuntamente da più operatori: la disciplina applicabile può essere diversa.
  • La qualifica di unica promotrice può essere desunta dal regolamento, dagli adempimenti amministrativi, dalla prestazione della cauzione e dai contratti stipulati con i punti vendita affiliati.
  • I punti o bollini di una raccolta non sono necessariamente equiparabili ai beni-premio: prima del raggiungimento delle condizioni previste dal regolamento, normalmente non attribuiscono un diritto autonomo e concreto al premio.
  • La cessione dei punti può essere fatturata in esenzione IVA quando essi siano qualificabili come titoli non rappresentativi di merci e non come cessione dei beni-premio stessi.
  • La mancata detrazione dell'IVA sull'acquisto dei premi deve essere valutata coerentemente con la disciplina delle operazioni a premio e con l'effettivo ruolo svolto dai soggetti coinvolti.
  • La documentazione contrattuale e regolamentare è essenziale: deve chiarire chi è il promotore, chi sostiene il costo dei premi, quale sia il ruolo degli affiliati e la natura dei punti ceduti.

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