Sentenza del 29/09/2017 n. 2915 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Concorso a premi - Unica promotrice - Cessione di beni - Operazione esente - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il trattamento IVA applicato dalla società alle operazioni a premio. In particolare, sosteneva che la cessione onerosa dei bollini ai supermercati affiliati configurasse una manifestazione promossa congiuntamente da più operatori e che, pertanto, la società non potesse fatturare tali cessioni in esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 4, del DPR 633/1972. Contestava inoltre la mancata detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dei beni-premio. La società sosteneva invece di essere l'unica promotrice dell'iniziativa e che i punti/bollini non fossero equiparabili ai premi, non avendo autonomo valore rappresentativo del diritto al premio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. È stato riconosciuto che XXX era l'unica promotrice dell'operazione, avendo predisposto il regolamento, prestato la cauzione e disciplinato i rapporti con i punti vendita affiliati. Di conseguenza, è stata ritenuta legittima la fatturazione in esenzione IVA delle cessioni dei punti/bollino ai supermercati e la mancata detrazione dell'IVA relativa all'acquisto dei premi. La cessione dei bollini è stata considerata esente perché i singoli punti, prima del raggiungimento delle condizioni previste dal regolamento, non hanno valore concreto né rappresentano autonomamente il diritto al premio. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Articolo 10, n. 4, DPR 633/1972
operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci
La norma è stata applicata alle cessioni dei punti/bollino, ritenuti titoli similari non rappresentativi di merci. I bollini, singolarmente considerati e prima del completamento delle condizioni dell'operazione, non equivalgono ai beni-premio e possono quindi essere ceduti in esenzione IVA.
Articolo 19, comma 2, DPR 633/1972
È stata ritenuta legittima la mancata detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dei beni destinati ai premi dell'operazione a premio.
DPR 430/2001
La società ha dimostrato il proprio ruolo di unica promotrice rispettando gli adempimenti previsti per le manifestazioni a premio, tra cui la predisposizione del regolamento, l'invio della documentazione e la prestazione della garanzia.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 368/E del 22 novembre 2002
La risoluzione riguarda il diverso caso di un'operazione a premio promossa congiuntamente da più operatori, con acquisto dei premi da parte di uno di essi e successiva cessione onerosa agli altri. La Commissione ha ritenuto tale fattispecie non assimilabile a quella esaminata.
Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 101/E del 26 novembre 2012 e n. 23/E del 19 febbraio 2014
le singole prove di acquisto (o punti) non hanno, di per sé, alcun valore di diritto sui premi in palio
I punti o bollini non sono autonomamente qualificabili come premi finché non siano raggiunte le quantità minime richieste, non siano raccolte le prove necessarie e non siano presentate entro il termine di validità dell'iniziativa.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento IVA di un'operazione a premio occorre distinguere tra un'iniziativa con un'unica promotrice e una manifestazione promossa congiuntamente da più operatori: la disciplina applicabile può essere diversa.
- La qualifica di unica promotrice può essere desunta dal regolamento, dagli adempimenti amministrativi, dalla prestazione della cauzione e dai contratti stipulati con i punti vendita affiliati.
- I punti o bollini di una raccolta non sono necessariamente equiparabili ai beni-premio: prima del raggiungimento delle condizioni previste dal regolamento, normalmente non attribuiscono un diritto autonomo e concreto al premio.
- La cessione dei punti può essere fatturata in esenzione IVA quando essi siano qualificabili come titoli non rappresentativi di merci e non come cessione dei beni-premio stessi.
- La mancata detrazione dell'IVA sull'acquisto dei premi deve essere valutata coerentemente con la disciplina delle operazioni a premio e con l'effettivo ruolo svolto dai soggetti coinvolti.
- La documentazione contrattuale e regolamentare è essenziale: deve chiarire chi è il promotore, chi sostiene il costo dei premi, quale sia il ruolo degli affiliati e la natura dei punti ceduti.
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