Sentenza del 29/09/2017 n. 1507 - Comm. Trib. Prov. Foggia
Non massimata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento TARSU relativi al 2008 e al periodo 2009-2011, contestando l'incremento della superficie tassabile da 100 a 110 mq., il mancato riconoscimento della riduzione prevista per l'immobile occupato da una sola persona, l'incompetenza della Giunta comunale a deliberare le tariffe, la presunta retroattività delle tariffe 2011, l'assenza di potere del sottoscrittore, l'inesistenza delle notifiche, la carenza di potere accertativo dell'AIPA, l'insufficienza della prova e l'illegittimità delle sanzioni, anche sotto il profilo della colpevolezza e del cumulo giuridico. Ha inoltre contestato la costituzione telematica e la legittimazione processuale della Mazal.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Commissione ha ritenuto valida la costituzione telematica della Mazal e sufficiente la sua dichiarazione di subentro all'AIPA. Ha affermato che la determinazione delle aliquote e delle tariffe spettava alla Giunta, che le tariffe deliberate nel 2011 potevano applicarsi dal 1° gennaio dello stesso anno, che il sottoscrittore degli avvisi disponeva dei necessari poteri, che le notifiche postali erano valide e che l'AIPA aveva il potere accertativo in forza della concessione comunale. La TARSU è stata ritenuta ancora applicabile nel periodo considerato. La superficie di 110 mq. è stata giudicata corretta perché pari, in sostanza, all'80% della superficie catastale di 139 mq.; è stata inoltre ritenuta corretta la mancata riduzione per singolo occupante, risultando presenti nell'immobile la contribuente e il coniuge. Sono state confermate anche le sanzioni, ritenute proporzionate e compatibili con il cumulo giuridico. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 200 euro, oltre accessori, in favore della parte resistente costituita; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune contumace.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42, comma 2, lett. f), e 48, comma 2
Al Consiglio comunale spetta la competenza sull'istituzione e sull'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la Giunta esercita le funzioni non riservate al Consiglio.
La competenza a determinare aliquote e tariffe tributarie, in assenza di una specifica riserva consiliare, appartiene alla Giunta comunale.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1
Le deliberazioni relative a tariffe e aliquote, approvate entro il termine previsto per il bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Una delibera tariffaria approvata successivamente all'inizio dell'anno può applicarsi retroattivamente dal 1° gennaio, purché adottata entro il termine legalmente previsto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3
Il divieto di retroattività delle norme tributarie non impedisce l'applicazione annuale di tariffe deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio quando ciò sia espressamente consentito dalla normativa speciale.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento tributario possono essere notificati anche mediante invio postale con raccomandata e avviso di ricevimento, secondo le modalità previste dalla legge.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5
Il Comune può affidare a soggetti terzi il servizio di accertamento e riscossione delle entrate; il concessionario può quindi esercitare il potere accertativo e avere legittimazione processuale nelle relative controversie.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
La disciplina della tariffa rifiuti prevista dalla norma non ha determinato automaticamente la cessazione della TARSU in assenza degli adempimenti e dei regolamenti necessari al passaggio al nuovo regime.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 238 e 264
Sino all'emanazione del regolamento e al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
La TARSU ha continuato a trovare applicazione durante il periodo transitorio, poiché il nuovo sistema tariffario non era concretamente operativo.
D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 70, comma 3
La superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale.
Per gli immobili a destinazione ordinaria, il Comune può adeguare d'ufficio la superficie imponibile almeno all'80% della superficie catastale, anche se il contribuente aveva dichiarato una superficie inferiore.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5
In caso di violazioni relative a più periodi d'imposta, il cumulo giuridico consente di determinare la sanzione aumentando la sanzione base da una metà fino al triplo; nel caso concreto l'importo applicato è stato ritenuto non superiore al limite consentito.
D.M. MEF 23 dicembre 2013, n. 163, artt. 2 e 20; D.M. MEF 4 agosto 2015, artt. 8 e 9
Nel processo tributario telematico il resistente può costituirsi direttamente tramite il sistema SIGIT; la scelta della modalità telematica da parte di una parte non vincola l'altra, mentre chi la adotta deve generalmente mantenerla per il prosieguo del grado.
Massime di principio
- La competenza comunale in materia tributaria va distinta: il Consiglio istituisce e disciplina in generale il tributo, mentre la Giunta può determinare aliquote e tariffe se la legge non riserva espressamente tale potere al Consiglio.
- Una tariffa approvata dopo l'inizio dell'anno può produrre effetti dal 1° gennaio se la delibera è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Per la TARSU, la superficie dichiarata dal contribuente può essere rettificata sulla base della superficie catastale; per gli immobili interessati, la superficie imponibile non può essere inferiore all'80% di quella catastale.
- La mancata applicazione della riduzione per singolo occupante è legittima quando risultino anagraficamente o documentalmente più persone residenti o dimoranti nell'immobile.
- Il concessionario comunale incaricato dell'accertamento può emettere gli avvisi e stare in giudizio, purché disponga di una concessione o delega valida; le eventuali irregolarità del rapporto tra concessionario e Comune non incidono automaticamente sul rapporto tributario con il contribuente.
- Le contestazioni formali sul processo telematico o sulle notifiche devono dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa; il mero formalismo, senza danno effettivo, normalmente non determina l'invalidità dell'atto.
- Le sanzioni tributarie possono essere applicate quando la dichiarazione del contribuente contiene dati oggettivamente inferiori a quelli richiesti dalla legge, salvo la prova di assenza di colpevolezza o di una specifica causa di esclusione.
- Quando vengono contestate più annualità, occorre verificare il cumulo giuridico, ma la sanzione complessiva resta valida se non supera i limiti risultanti dall'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
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