Sentenza del 29/09/2017 n. 3859 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Reddito fondiario - Contratto di locazione immobile ad uso abitativo - Interruzione del contratto - Atto con data certa - Necessario - Assolvimento imposta di registro - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettamento a IRPEF dei redditi fondiari derivanti da un contratto di locazione ad uso abitativo interrotto o risolto. Il contribuente riteneva che la cessazione del rapporto lo esonerasse dal dichiarare i canoni non più percepiti. La decisione ha invece ritenuto necessario dimostrare la risoluzione mediante un atto avente data certa e, in particolare, mediante l’assolvimento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione contrattuale.
La decisione
La risoluzione del contratto non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a escludere la tassazione del reddito fondiario. In base all’art. 26 del d.P.R. 917/1986, il reddito fondiario concorre alla formazione del reddito del titolare del diritto reale indipendentemente dalla percezione dei canoni. L’obbligo di dichiarazione permane fino a quando la risoluzione non sia provata con data certa e non sia stata assolta l’imposta di registro prevista. Il ricorso del contribuente risulta quindi respinto.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Per gli immobili locati, il reddito fondiario resta imputabile al titolare del diritto reale anche se i canoni non sono stati effettivamente riscossi. La cessazione del contratto deve essere adeguatamente provata per interrompere l’imposizione.
Disciplina dell’imposta di registro sulla risoluzione del contratto di locazione
L’assolvimento dell’imposta di registro costituisce un elemento necessario per documentare fiscalmente la risoluzione del contratto e per evitare che il reddito fondiario continui a essere dichiarato.
Massime di principio
- La semplice interruzione di fatto della locazione non esclude automaticamente l’obbligo di dichiarare il reddito fondiario.
- La risoluzione deve essere formalizzata e dimostrata con un atto avente data certa, preferibilmente mediante la registrazione della risoluzione presso l’Agenzia delle Entrate.
- Il pagamento dell’imposta di registro per la risoluzione è necessario per rendere fiscalmente opponibile la cessazione del rapporto.
- Fino alla formalizzazione della risoluzione, il proprietario o titolare del diritto reale può restare obbligato a dichiarare il reddito fondiario anche se non percepisce alcun canone.
- È opportuno comunicare tempestivamente la risoluzione e conservare la relativa documentazione, poiché la prova della cessazione incide direttamente sull’obbligo tributario.
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