Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/09/2017 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

A.S.D - Avviso di accertamento - Legittimazione passiva - Notifica al legale rappresentante pro-tempore (Art. 38 c.c.)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva e la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. Ha sostenuto che la mera partecipazione alla costituzione dell'associazione, lo svolgimento della funzione di segretario e la partecipazione alle assemblee, attività ordinarie previste dallo statuto, non dimostrano che ella abbia agito in nome e per conto dell'ente né che abbia sottoscritto o assunto personalmente le obbligazioni oggetto dell'accertamento.

La decisione

La pretesa di responsabilità personale e solidale è stata esclusa nei confronti della socia. La sola qualità di socia, la partecipazione alla costituzione, l'incarico di segretario e la presenza alle assemblee non sono sufficienti a far scattare la coobbligazione prevista dall'art. 38 c.c. La responsabilità può essere imputata personalmente soltanto a chi abbia effettivamente agito in nome e per conto dell'associazione o abbia sottoscritto le obbligazioni contestate.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale e solidale non deriva automaticamente dalla qualità di socio, dalla partecipazione alla costituzione o dallo svolgimento di funzioni interne. È necessario dimostrare che il soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo o sottoscrivendo l'obbligazione.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale ex art. 38 c.c. richiede una concreta attività negoziale o rappresentativa riferibile all'obbligazione contestata.
  • La mera qualità di socio o fondatore non comporta automaticamente responsabilità patrimoniale personale per i debiti dell'associazione.
  • Lo svolgimento di incarichi interni, come quello di segretario, e la partecipazione alle assemblee non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'assunzione personale delle obbligazioni dell'ente.
  • L'Amministrazione o il creditore deve individuare e provare quali atti siano stati concretamente compiuti dal soggetto in nome e per conto dell'associazione.
  • Per valutare la legittimazione passiva occorre distinguere tra attività interna all'associazione e sottoscrizione o assunzione esterna di specifiche obbligazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.