Sentenza del 29/09/2017 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
A.S.D - Avviso di accertamento - Legittimazione passiva - Notifica al legale rappresentante pro-tempore (Art. 38 c.c.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva e la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. Ha sostenuto che la mera partecipazione alla costituzione dell'associazione, lo svolgimento della funzione di segretario e la partecipazione alle assemblee, attività ordinarie previste dallo statuto, non dimostrano che ella abbia agito in nome e per conto dell'ente né che abbia sottoscritto o assunto personalmente le obbligazioni oggetto dell'accertamento.
La decisione
La pretesa di responsabilità personale e solidale è stata esclusa nei confronti della socia. La sola qualità di socia, la partecipazione alla costituzione, l'incarico di segretario e la presenza alle assemblee non sono sufficienti a far scattare la coobbligazione prevista dall'art. 38 c.c. La responsabilità può essere imputata personalmente soltanto a chi abbia effettivamente agito in nome e per conto dell'associazione o abbia sottoscritto le obbligazioni contestate.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale e solidale non deriva automaticamente dalla qualità di socio, dalla partecipazione alla costituzione o dallo svolgimento di funzioni interne. È necessario dimostrare che il soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo o sottoscrivendo l'obbligazione.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale ex art. 38 c.c. richiede una concreta attività negoziale o rappresentativa riferibile all'obbligazione contestata.
- La mera qualità di socio o fondatore non comporta automaticamente responsabilità patrimoniale personale per i debiti dell'associazione.
- Lo svolgimento di incarichi interni, come quello di segretario, e la partecipazione alle assemblee non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'assunzione personale delle obbligazioni dell'ente.
- L'Amministrazione o il creditore deve individuare e provare quali atti siano stati concretamente compiuti dal soggetto in nome e per conto dell'associazione.
- Per valutare la legittimazione passiva occorre distinguere tra attività interna all'associazione e sottoscrizione o assunzione esterna di specifiche obbligazioni.
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