Cassazione Civile, Ordinanza n. 16589/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società che gestiva un cantiere nautico intimava al proprietario di un natante il pagamento di una somma per la sosta/custodia dell'imbarcazione, con avviso che, in caso di mancato pagamento, avrebbe proceduto alla vendita del bene ai sensi degli artt. 2756 e 2797 c.c. Il proprietario proponeva opposizione sostenendo di non aver mai concluso alcun contratto con la società intimante, di aver invece stipulato un contratto di ormeggio con altro soggetto e che, a seguito della scadenza di quel rapporto, l'imbarcazione era stata trattenuta e affidata a terzi da quest'ultimo soggetto; negava inoltre che la società intimante avesse svolto prestazioni di conservazione e miglioramento dovute. La Corte d'appello accoglieva l'opposizione ritenendo non provata l'esistenza di un contratto tra le parti e non dimostrata la cessione alla società intimante di un contratto stipulato dal proprietario con terzi. La società ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 2756 e 2797 c.c., sostenendo che il privilegio e il diritto di ritenzione spettassero al depositario anche nei confronti del proprietario della cosa, se il deposito era stato eseguito nell'interesse di quest'ultimo, nonché altri vizi relativi alla cessione del contratto e alla prova del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata come deposito di cosa altrui e che, in tale ipotesi, il depositario potesse avvalersi del diritto di ritenzione e del privilegio speciale ex art. 2756 c.c. anche verso il proprietario del bene, purché il deposito fosse stato preventivamente assentito da quest'ultimo e salvo mala fede del depositario. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello alla luce dei principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede"
Il privilegio del depositario per le spese di conservazione può essere opposto anche al proprietario della cosa, se il deposito di cosa altrui è stato assentito dal proprietario e il depositario è in buona fede; il diritto di ritenzione e la successiva vendita in danno presuppongono il mancato pagamento del corrispettivo.
Richiamato dalla parte ricorrente come base per la vendita della cosa data in pegno; la Corte, tuttavia, concentra la decisione sull'art. 2756 c.c. e sulla legittimità della vendita in danno della cosa depositata.
Richiamato per affermare che il deposito può avere ad oggetto anche cose di terzi, cioè beni appartenenti a soggetti diversi dal depositante.
Richiamato in combinazione con l'art. 1773 c.c. per sostenere l'ammissibilità del deposito di cosa altrui.
Richiamato nel terzo motivo, che viene assorbito; la questione attiene alla prova dell'entità delle spese/corrispettivo.
Indicato per il deposito della motivazione nei casi decisi in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il contratto di deposito è un contratto reale: si perfeziona con la consegna volontaria della cosa e la sua accettazione da parte del depositario, senza necessità di un espresso patto formale di custodia.
- L'accettazione della disponibilità di un bene mobile in area recintata e controllata può integrare, di per sé, assunzione dell'obbligo di custodia tipico del deposito.
- Il deposito può riguardare anche una cosa di proprietà di terzi, purché il proprietario abbia preventivamente assentito l'affidamento del bene a custodia.
- Nel deposito di cosa altrui il depositario, se non pagato, può esercitare il diritto di ritenzione e far vendere il bene ai sensi dell'art. 2756 c.c. anche contro il proprietario, salvo che sia provata la mala fede del depositario.
- Il diritto al corrispettivo del depositario nasce dal rapporto contrattuale con il depositante, mentre il privilegio speciale ex art. 2756 c.c. estende la tutela del credito anche verso terzi che vantano diritti sulla cosa.
- La qualificazione giuridica dei fatti non è vincolata dalle etichette usate dalle parti e può essere diversa da quella prospettata, in applicazione del principio iura novit curia.
- La mancata impugnazione specifica sulla qualificazione giuridica impedisce che la questione si formi in giudicato; il giudice può riqualificare il rapporto anche in appello o in cassazione se ciò non altera i termini essenziali dell'indagine di merito.
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