Cassazione Penale, Sentenza n. 18913/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 19/05/2023 con cui la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra più sentenze (Corte di appello di Roma 21/03/2022 e Corte di appello di Bari 29/09/2021) e ha rideterminato la pena complessiva a 16 anni di reclusione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., sostenendo che in sede di rideterminazione in executivis non poteva essere operata una riforma peggiorativa della pena rispetto a quella già determinata in sede precedente di unificazione. In particolare, la difesa denunciava che per il reato associativo già unificato era stato fissato un aumento pari ad anni 1 e mesi 2, mentre l'ordinanza impugnata avrebbe addebitato un aumento molto superiore (anni 6 e mesi 3, poi rettificati ex art. 442 c.p.p.), con conseguente aggravamento illegittimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, deve scorporare i reati, individuare quello più grave e poi operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in precedenza. Ha escluso il travisamento lamentato dalla difesa: dall'esame degli atti è emerso che nella sentenza n. 1937/2014 la pena in primo grado era di anni 8 e mesi 6 e che, in sede di incidente di esecuzione, la pena per il reato associativo era stata fissata ad anni 6 e mesi 3 (poi aumentata ex art. 81 c.p.). Pertanto la Corte dell'esecuzione si è conformata ai principi giurisprudenziali richiamati e non ha operato una riforma peggiorativa; conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali o per travisamento dei fatti. Qui invocato dal ricorrente per contestare la rideterminazione della pena.
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per la riunione o la rideterminazione delle pene e che autorizza il giudice dell'esecuzione ad operare la rideterminazione in executivis; regolamenta la procedura utilizzata dal giudice dell'esecuzione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma di coordinamento sulle modalità esecutive delle decisioni; evocata come rifermento procedurale nella ricostruzione delle competenze del giudice dell'esecuzione.
Regola sull'aumento di pena per la continuazione. La Corte ha rilevato che nella determinazione della pena per il reato associativo sono stati calcolati aumenti ex art. 81 c.p., confermando la correttezza del calcolo eseguito dal giudice dell'esecuzione.
Norma che consente la riduzione della pena nel giudizio di esecuzione in presenza di determinate condizioni; qui richiamata per spiegare la riduzione operata sulla pena indicata in ordinanza.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a rideterminare la pena per continuazione tra sentenze, deve scorporare tutti i reati riuniti, individuare il reato piu grave e assumere la pena determinata per quel reato dal giudice della cognizione come base, quindi aggiungere autonomi aumenti per i reati satellite.
- Non è automaticamente vietato che il giudice dell'esecuzione riconsideri gli aumenti per la continuazione; tuttavia non può inficiare diritti del condannato se ciò si traducesse in una riforma effettivamente peggiorativa rispetto al contenuto previo del provvedimento di unificazione, salvo che dall'esame degli atti emerga che la nuova determinazione non comporta un aggravamento rispetto alla situazione precedente.
- Nelle impugnazioni è essenziale confrontare concretamente le singole determinazioni di pena nelle varie fasi (sentenza di primo grado, incidenti di esecuzione già intervenuti, sentenze successive) per verificare l'effettivo peggioramento e non limitarsi a raffronti apparenti.
- La giurisprudenza consolidata (Cassazione) fornisce il metodo operativo: scorporo dei reati, individuazione del piu grave, ripetizione degli aumenti per i satellite; la difesa che contesti la rideterminazione deve dimostrare che la nuova composizione ha effettivamente aggravato la posizione del condannato rispetto al precedente provvedimento vincolante.
- Il rigetto del ricorso comporta, in genere, l'imposizione delle spese processuali al ricorrente; pertanto valutare la fondatezza della censura prima di proporre ricorso per cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18866/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →