Cassazione Civile, Ordinanza n. 25413/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una ditta aveva stipulato con un comune un contratto avente ad oggetto l’installazione di impianti pubblicitari ecosostenibili su aree del lungomare per la stagione estiva 2011. Dopo l’entrata in vigore del Codice del turismo, l’ente aveva comunicato l’avvio del procedimento per il recesso/ritiro in autotutela degli atti relativi alla concessione del servizio; il procedimento amministrativo era poi stato definito davanti al TAR con cessazione della materia del contendere, perché il comune aveva ritirato l’iter iniziato. La ditta chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali, indicandoli nel danno emergente per i costi di acquisto e gestione degli impianti e nel lucro cessante per i mancati guadagni per tutta la durata del contratto. Il tribunale aveva riconosciuto una somma molto elevata; la corte d’appello aveva invece ridotto sensibilmente il risarcimento, quantificandolo in misura inferiore e ritenendo il lucro cessante stimabile solo su un arco temporale limitato, con criterio equitativo. Con il ricorso per cassazione la ditta ha denunciato, in sostanza, nullità della sentenza d’appello per motivazione mancante, apparente o gravemente illogica: 1) perché la corte avrebbe ridotto senza adeguata spiegazione da 100 a 50 il numero dei contratti che la ditta avrebbe potuto concludere; 2) perché avrebbe illogicamente limitato il periodo di riferimento al biennio 2011-2012 anziché all’intera durata contrattuale; 3) perché avrebbe irragionevolmente ristretto il periodo utile alla sola finestra estiva dal 1 luglio al 30 agosto, escludendo giugno. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentite in sede di legittimità, e ha osservato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente sulla quantificazione equitativa del danno e sulla delimitazione temporale del periodo risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi, perché la corte territoriale non aveva omesso di motivare, ma aveva spiegato le ragioni della riduzione del numero dei contratti stimati, della scelta del criterio equitativo e della limitazione del periodo di calcolo al biennio 2011-2012 e al solo periodo estivo. È stata quindi confermata la condanna del comune al risarcimento, nei limiti già determinati dalla sentenza d’appello, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali, non già per una motivazione ritenuta insufficiente o per una diversa lettura delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto deve riguardare una nullità processuale o della sentenza, non potendo essere usato per contestare il merito della valutazione probatoria.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando il vizio emerga dal testo della decisione e si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Non è consentito in cassazione trasformare una censura di nullità della motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale istruttorio; il controllo di legittimità non consente una ricostruzione alternativa dei fatti più favorevole alla parte soccombente.
- Quando il giudice di merito adotti una liquidazione equitativa del lucro cessante, è sufficiente che renda comprensibili i criteri seguiti, le ragioni della selezione del periodo di riferimento e le basi fattuali della stima; non è necessario condividere la stima proposta dal consulente tecnico se il giudice spiega perché la riduce o la modifica.
- La scelta dell’arco temporale rilevante per il danno risarcibile deve essere coerente con i fatti accertati e con l’evoluzione della vicenda concreta; la cessazione dell’attività della parte danneggiata può giustificare la limitazione del periodo di calcolo.
- La denuncia di illogicità della motivazione non è fondata se la sentenza impugnata espone un ragionamento articolato e comprensibile, anche quando la parte ritenga preferibile una diversa quantificazione del danno.
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