Sentenza n. 5211/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sgombero dell'abitazione, adottata in esecuzione di precedenti ordinanze di demolizione non impugnate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza semplificata del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di sgombero del 23 agosto 2023, finalizzata a consentire la demolizione di un fabbricato abusivo. In primo grado e in appello sono stati dedotti la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, la violazione del principio di proporzionalità e la lesione del legittimo affidamento. L'appellante ha evidenziato la risalenza degli abusi, il lungo tempo trascorso prima dell'intervento repressivo, la pretesa influenza del procedimento penale conclusosi con il proscioglimento per prescrizione e la poca chiarezza dell'iter amministrativo. Ha inoltre richiamato la successiva sentenza del TAR Lazio del 2026, resa nel giudizio promosso dalla madre proprietaria delle aree, che aveva annullato le originarie ordinanze di demolizione del 2002 e del 2004.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'ordinanza di sgombero è stata ritenuta conseguenza necessitata delle precedenti ordinanze di demolizione del 2002 e del 2004, rivolte anche all'appellante e da questi non impugnate; tali atti si erano quindi consolidati, impedendo di dedurne i vizi nel giudizio relativo al provvedimento consequenziale. Il Collegio ha comunque rilevato che gli ordini di demolizione erano giustificati dall'entità e dalla reiterazione degli abusi e dai vincoli di inedificabilità gravanti sull'area. La prescrizione del reato edilizio, dichiarata in sede penale, non incide sull'autonoma permanenza dell'illecito amministrativo edilizio e non determina alcun affidamento sulla legittimità urbanistico-edilizia dei manufatti. Il decorso del tempo non fa maturare un legittimo affidamento del responsabile dell'abuso, né impone una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale, una comparazione tra interesse pubblico e privato o una valutazione di proporzionalità, trattandosi di potere repressivo doveroso, tipizzato e vincolato. Per la stessa ragione non era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento. La successiva sentenza del TAR del 2026, resa inter alios, non ha prodotto automaticamente effetti espansivi nei confronti dell'appellante, che non era stato parte di quel giudizio e aveva lasciato consolidare nei suoi confronti le ordinanze originarie; inoltre, quella sentenza non aveva annullato direttamente l'ordinanza di sgombero oggetto dell'appello. Il Comune è stato tuttavia onerato di valutare, nell'esecuzione della sentenza del 2026 una volta definitiva, la sua eventuale refluenza sulla posizione dell'appellante. Spese integralmente compensate per giusti ed eccezionali motivi.
Norme richiamate
La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive, quale esercizio di potere doveroso, tipizzato e vincolato.
Il provvedimento di sgombero è stato adottato dal Comune in dichiarata applicazione della disposizione, quale atto funzionale all'esecuzione della demolizione.
L'illecito edilizio e il potere amministrativo di repressione dell'abuso sono autonomi rispetto alle conseguenze penali dell'abuso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- L'ordinanza di sgombero adottata per consentire l'esecuzione di una demolizione costituisce atto consequenziale e necessitato rispetto all'ordine di demolizione ormai consolidato; il destinatario non può dedurre nel giudizio contro lo sgombero i vizi dell'ordine presupposto non tempestivamente impugnato.
- La prescrizione del reato di abusivismo edilizio incide sulle conseguenze penali, ma non elimina né regolarizza l'illecito edilizio-amministrativo, che resta autonomamente reprimibile dall'amministrazione.
- In caso di abuso edilizio non sanato, il decorso del tempo non determina, in favore del responsabile dell'abuso, la formazione di un legittimo affidamento sulla conservazione dell'opera o sulla sua regolarità urbanistico-edilizia.
- L'ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di potere doveroso, tipizzato e vincolato, fondato sull'accertamento della natura abusiva dell'opera; non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, la comparazione con l'interesse privato alla conservazione del manufatto o una distinta valutazione di proporzionalità.
- L'annullamento di un provvedimento presupposto pronunciato in un giudizio inter alios non produce automaticamente effetti nei confronti di chi non sia stato parte di quel giudizio, salvo che siano dimostrati i presupposti per riconoscere un effetto espansivo esterno; resta comunque possibile che l'amministrazione valuti la rilevanza della pronuncia nell'attività amministrativa successiva.
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