Cassazione Penale, Sentenza n. 2871/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 14/05/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere (relativa al reato previsto dall'art. 629 c.p.). Scaduto deduce la perdita delle esigenze cautelari: lunga detenzione sin dal dicembre 2008, data di commissione del reato anteriore alla cattura e documentata incompatibilità con il regime carcerario già nel dicembre 2018, per cui chiede la revoca della misura o la sostituzione con arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo la condanna è divenuta irrevocabile con sentenza n. 46385 del 15/10/2021 e la pena è stata eseguita; la custodia cautelare è cessata. La questione sulla compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario è ora di competenza del Tribunale di Sorveglianza. Non sono state irrogate sanzioni per la inammissibilità dovuta a mancanza di colpa.
Norme richiamate
Indica il reato per il quale era stata disposta la misura cautelare; viene richiamato come riferimento dell'illecito oggetto della custodia cautelare.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare, la condanna diventa irrevocabile e la pena viene eseguita, il ricorso avverso la misura cautelare può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- Le questioni attinenti alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, quando la condanna è esecutiva, devono essere trattate davanti al Tribunale di Sorveglianza nell'ambito dell'esecuzione penale, non più nell'impugnazione cautelare ormai sopravvenuta.
- La semplice durata prolungata della detenzione o la risalente data del reato non garantiscono automaticamente l'accoglimento dell'istanza di revoca/sostituzione: occorre valutare l'effettiva esistenza dell'interesse residuo al momento della decisione.
- Prima di proporre un ricorso è utile verificare lo stato processuale (se la sentenza è divenuta definitiva o se la pena è stata eseguita) per evitare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'inammissibilità determinata da sopravvenuta mancanza di interesse, se non dovuta a colpa del ricorrente, non comporta l'obbligo di versamento di somme a titolo di ammende o spese processuali.
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