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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2871/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 14/05/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere (relativa al reato previsto dall'art. 629 c.p.). Scaduto deduce la perdita delle esigenze cautelari: lunga detenzione sin dal dicembre 2008, data di commissione del reato anteriore alla cattura e documentata incompatibilità con il regime carcerario già nel dicembre 2018, per cui chiede la revoca della misura o la sostituzione con arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo la condanna è divenuta irrevocabile con sentenza n. 46385 del 15/10/2021 e la pena è stata eseguita; la custodia cautelare è cessata. La questione sulla compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario è ora di competenza del Tribunale di Sorveglianza. Non sono state irrogate sanzioni per la inammissibilità dovuta a mancanza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Indica il reato per il quale era stata disposta la misura cautelare; viene richiamato come riferimento dell'illecito oggetto della custodia cautelare.

  • art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare, la condanna diventa irrevocabile e la pena viene eseguita, il ricorso avverso la misura cautelare può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
  • Le questioni attinenti alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, quando la condanna è esecutiva, devono essere trattate davanti al Tribunale di Sorveglianza nell'ambito dell'esecuzione penale, non più nell'impugnazione cautelare ormai sopravvenuta.
  • La semplice durata prolungata della detenzione o la risalente data del reato non garantiscono automaticamente l'accoglimento dell'istanza di revoca/sostituzione: occorre valutare l'effettiva esistenza dell'interesse residuo al momento della decisione.
  • Prima di proporre un ricorso è utile verificare lo stato processuale (se la sentenza è divenuta definitiva o se la pena è stata eseguita) per evitare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inammissibilità determinata da sopravvenuta mancanza di interesse, se non dovuta a colpa del ricorrente, non comporta l'obbligo di versamento di somme a titolo di ammende o spese processuali.

Testo integrale

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