Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva applicato il patteggiamento ex art. 444 c.p.p., censurando l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista per il reato ex art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies C.d.S.). Sostiene che tale sanzione è obbligatoria e deve essere applicata anche nella sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo delle parti; chiede l'annullamento limitatamente all'omessa statuizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (richiamando la pronuncia a Sezioni Unite Melzani). Ha constatato che il giudice di merito non aveva applicato la sospensione della patente, sanzione obbligatoria conseguente al reato contestato, e ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione, rinviando al Tribunale di Livorno per la determinazione concreta della sanzione amministrativa accessoria.
Norme richiamate
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 deve comunque comprendere le sanzioni amministrative accessorie previste di diritto per il reato, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti.
Permette il ricorso per cassazione: la Corte conferma l'ammissibilità del ricorso avverso sentenze di patteggiamento quando si censurino omissioni o errori relativi a sanzioni amministrative accessorie, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite (Melzani).
art. 186 Codice della Strada, commi 2 lett. c) e 2-sexies
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies C.d.S.
Per il reato di cui trattasi è prevista fra le sanzioni amministrative accessorie la sospensione della patente di guida (nel caso di specie da un minimo di un anno a un massimo di due anni), sanzione obbligatoria conseguente alla fattispecie penale.
Sez. U., Sent. n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani)
Sez. U., Sent. n. 21369 del 26/09/2019 - Melzani
Ha stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per censurare l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Cass. Sez. 2, Sent. n. 49461 del 26/11/2013 (Cargnello)
Cass. Sez. 2, Sent. n. 49461 del 26/11/2013 - Cargnello
Principio secondo cui, nel patteggiamento, devono essere comunque applicate le sanzioni amministrative accessorie derivanti dal reato, anche se non concordate dalle parti.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato, anche se non richiamate nell'accordo fra le parti.
- Il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p.) per censurare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di patteggiamento, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite (Melzani).
- Se la Corte di cassazione accerta l'omissione di una sanzione amministrativa obbligatoria, annulla la sentenza limitatamente a quel punto e rinvia al giudice di merito per la determinazione concreta della sanzione accessoria.
- Le parti non possono escludere per accordo l'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie conseguenti al reato; l'accordo sulle pene non incide sull'obbligatorietà delle sanzioni accessorie previste dalla normativa sostanziale.
- In fase di patteggiamento il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza e l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato contestato.
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