Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (falsa dichiarazione nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Il ricorrente deduceva: I) violazione di legge per aver tenuto l'udienza terminativa di primo grado in assenza del difensore di fiducia, con sua presunta sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p., mentre il difensore attendeva un collegamento da remoto; II) vizio di motivazione e violazione di legge per ritenuta responsabilità basata su un unico indizio (CUD e buste paga) senza riscontri richiesti dall'art. 192, comma 2, c.p.p., e nonostante una versione alternativa offerta dalla difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ultima udienza di primo grado si è tenuta il 13/03/2023, data in cui la normativa sulle udienze da remoto non era più vigente, per cui non v'è stata violazione procedurale. Il secondo motivo è stato considerato una censura in fatto non ammessa in Cassazione: la Corte d'Appello aveva motivatamente fondato la condanna su plurimi elementi (CUD e buste paga come prova del pagamento dello stipendio, versamento dei contributi previdenziali, e smentita della versione della datrice di lavoro da parte del commercialista). Per l'inammissibilità del ricorso e l'assenza di causa esimente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa alla sanzione per false dichiarazioni in relazione alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto provata la falsa dichiarazione del reddito familiare.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta sostituzione del difensore per udienza da remoto; la Corte ha osservato che la normativa sulle udienze da remoto non era più in vigore alla data dell'udienza e quindi non sussisteva la violazione dedotta.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la valutazione degli elementi indiziari e la necessità di riscontri; la Corte ha ritenuto che fossero presenti plurimi indizi e riscontri (CUD, buste paga, versamenti contributivi e accertamenti del commercialista) a sostegno della decisione di merito.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa e perciò ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La possibilità di tenere udienze da remoto dipende dalla normativa vigente alla data dell'udienza: una prassi del singolo giudice non può sostituire una norma, quindi eccezioni basate solo su abitudini locali sono deboli in sede di legittimità.
- In Cassazione le doglianze sulla valutazione del merito probatorio sono generalmente inammissibili se si tratta di una diversa valutazione dei fatti, salvo che si dimostri la manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione.
- Per i reati di falsa dichiarazione relativi al patrocinio a spese dello Stato, documenti oggettivi quali CUD, buste paga e registrazioni dei versamenti contributivi costituiscono prove forti e possono integrare un quadro indiziario consolidato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste una giustificazione della mancanza di diligenza nella proposizione del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale.
- Per contestare efficacemente la regolarità di un'udienza per assenza del difensore è necessario dimostrare il concreto e attuale esercizio di un diritto processuale (es. collegamento effettivamente garantito per remoto) e non basarsi su aspettative o prassi non normate.
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