Cassazione Civile, Sentenza n. 11287/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 2361/2016 della CTR di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imparato contro due avvisi di accertamento (IVA e costi disconosciuti) relativi alle annualita' 2002 e 2004 per difetto di legittimazione: Imparato era stato infatti dichiarato fallito (sent. 3/1/2006) e la CTR ritenne che, ai sensi dell'art. 43 l.fall., nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento stia in giudizio il curatore. La CTR ritenne parimenti che non sussistesse inerzia della curatela, perché il curatore aveva rinunciato all'impugnazione dopo valutazioni e con parere conforme del giudice delegato; pertanto Imparato non poteva agire. Il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilita' per difetto di legittimazione, deducendo tra l'altro che gli atti si riferivano a periodi anteriori al fallimento, che gli avvisi erano stati notificati anche a lui e che il curatore gli aveva consegnato la documentazione, nonche' argomentando sul merito l'illegittimita' degli avvisi ai sensi dello Statuto del Contribuente, del d.P.R. 600/73 e delle norme sul contenzioso tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver rimesso la questione alle Sezioni Unite e svolto ampia disamina, ha affermato principi di diritto chiarificatori: (1) nel rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito al quale sia stato notificato l'atto impositivo puo' impugnare l'atto qualora il curatore si sia astienuto dall'impugnazione; per questa finalita' e' sufficiente l'accertamento oggettivo della 'pura e semplice inerzia' del curatore, indipendentemente dalle ragioni che ne hanno determinato l'astensione; (2) l'insussistenza dello stato di inerzia (ossia l'attivazione o la valutazione consapevole del curatore di non impugnare) comporta il difetto di capacita' processuale del fallito e tale difetto puo' essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Applicando questi principi al caso, la Corte ha confermato il principio per cui quando il curatore ha compiuto una valutazione o ha manifestato una scelta consapevole di non impugnare (come nella fattispecie, con rinuncia autorizzata dal giudice delegato), non sussiste l'inerzia che legittima l'azione del fallito; di conseguenza la declaratoria di inammissibilita' per difetto di legittimazione rimane fondata e il ricorso dell'Imparato non e' stato accolto.
Norme richiamate
“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. (…)”
La Corte interpreta l'art. 43 come principio generale che attribuisce la legittimazione a stare in giudizio al curatore per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma riconosce un'eccezione processuale: il fallito conserva una legittimazione 'suppletiva' solo se il curatore sia inerte. La Corte stabilisce che tale inerzia puo' essere valutata oggettivamente nella sua forma 'semplice' e che la mancanza di inerzia (ossia l'attivazione o la scelta deliberata del curatore di non impugnare) esclude la legittimazione del fallito e puo' essere rilevata d'ufficio.
art. 24 Costituzione
Richiamato quale parametro costituzionale a fondamento della tutela del diritto di difesa; la Corte lo usa come argomento per garantire al contribuente fallito, in specifiche circostanze (inerzia del curatore), la possibilita' di accedere al giudizio tributario.
Norma del processo tributario che disciplina l'impugnazione; la Corte la richiama per affermare l'idoneita' del fallito ad impugnare l'atto impositivo notificato anche a lui, qualora sussista l'inerzia della curatela.
Statuto del Contribuente (legge 212/2000), artt. 6, 7, 10
Richiamate dal ricorrente come norme invocate a sostegno della doglianza di illegittimita' degli avvisi; la Corte non entra nel merito della loro applicazione nel caso concreto, che era rimesso alla verifica di legittimazione, ma ne riconosce la rilevanza ai fini del contenuto delle doglianze eventualmente esperibili.
d.P.R. 600/1973, art. 39 co.2 lett. d) bis
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti dell'accertamento induttivo; la Corte registra l'eccezione ma non decide sul merito, avendo la questione preliminare della legittimazione impedito la trattazione piena.
d.P.R. 600/1973, art. 32 (integrazione art.25 legge 28/99)
Norme citate in ordine ai poteri accertativi dell'Ufficio; richiamate dal ricorrente per la censura di illegittimo esercizio dei poteri, ma non decise per la prevalenza della questione processuale relativa alla legittimazione.
Richiamato nei ragionamenti della Corte per sottolineare l'interpretazione sistematica che giustifica la notifica dell'avviso anche al contribuente fallito quando i presupposti sono anteriori al fallimento, a tutela del diritto di difesa.
Massime di principio
- Se un atto impositivo riguarda presupposti di imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento ed e' stato notificato anche al fallito, quest'ultimo puo' impugnare l'atto qualora il curatore si sia limitato a una 'pura e semplice inerzia' (assenza di attivita' processuale).
- La mera astensione del curatore dall'impugnazione, senza che emerga una scelta deliberata e motivata di non agire, legittima l'intervento processuale diretto del fallito per la tutela dei diritti tributari, anche per ragioni costituzionali (diritto di difesa) e per la particolare natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria.
- Se invece il curatore ha valutato e deciso consapevolmente di non impugnare (ad esempio con rinuncia formalizzata o con parere del giudice delegato), l'inerzia non ricorre e il fallito non ha legittimazione: tale difetto di legittimazione e' rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado.
- In tema di imposte e IVA, l'amministrazione fallimentare e il giudice delegato devono documentare eventuali scelte consapevoli di non agire; in assenza di tale documentazione l'inerzia puo' essere considerata oggettiva e il fallito potra' agire.
- In caso di situazioni analoghe, verificare sempre: a) se l'avviso e' stato notificato anche al fallito; b) se e quali atti o comunicazioni il curatore ha compiuto (impugnazione, istanze, formale rinuncia, parere del giudice delegato); c) se e quando la procedura e' stata chiusa e gli effetti di un ritorno in bonis sul termine di impugnazione.
- La notificazione dell'avviso al fallito e l'eventuale inerzia del curatore producono effetti sul decorso dei termini di impugnazione (termine decorre dalla conoscenza dell'avviso da parte del fallito), pertanto conservare e provare le date di notifica e di consegna della documentazione e' fondamentale.
- Dal punto di vista probatorio e procedurale, il contribuente fallito che intenda agire dovrebbe acquisire e produrre ogni documento che dimostri la mancata attivazione del curatore (o, al contrario, la sua valutazione motivata di non impugnare) e portare tempestivamente la questione in sede giurisdizionale, tenendo conto che il giudice puo' rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione se emergono elementi di attivazione della curatela.
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