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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11296/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento Ici 2008 relativo a terreni dell'area ex raffineria IP, dichiarati edificabili dagli strumenti urbanistici. L'accertamento era stato calcolato moltiplicando la superficie edificabile per il valore di mercato individuato con delibera comunale (art.59 d.lgs. 446/92) e deducendo una stima dei costi di bonifica; la ricorrente contestava sia la qualificazione fiscale come edificabile, sia la congruità della stima e l'irrogazione di sanzioni.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che ai fini Ici l'edificabilità si desume dalla qualificazione assegnata dal piano regolatore e che le novità legislative (DL 203/2005 e DL 223/2006, e relative conversioni) hanno chiarito questo principio. Ha ritenuto legittima la stima operata dalla concessionaria con il metodo della trasformazione dei suoli, corretta la deduzione dei costi di bonifica nella misura adottata data l'assenza, nel processo, di elementi più precisi forniti dal contribuente, e legittima l'irrogazione delle sanzioni perché, secondo la Corte, non sussisteva incertezza di diritto. Sul profilo processuale ha inoltre dichiarato inammissibili alcuni motivi per difetto di autosufficienza (mancata produzione dell'atto impugnato o della motivazione impugnata) e confermato la regolarizzabilità della procura/mandato ai sensi dell'art.12 d.lgs. 546/92. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992 art.12

    Il difetto di autenticazione della sottoscrizione del mandato non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello nel processo tributario; il giudice deve attivare il meccanismo di regolarizzazione previsto dal comma 5 dell'art.12.

  • l. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) art.10

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

    La Corte ha distinto i profili: l'eventuale affidamento di cui al primo comma opera solo se sussistevano atti o comportamenti permissivi dell'amministrazione; il terzo comma preserva dalle sanzioni solo le situazioni di obiettiva incertezza di diritto. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale incertezza, quindi le sanzioni possono essere applicate.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Ici) art.2 comma 1 lett. b) e art.5

    Ai fini della determinazione della base imponibile sulla base del valore venale, l'edificabilità rileva se desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale; l'inattualità della edificabilità e i costi (es. bonifica) influiscono sulla determinazione del valore venale ma non escludono a priori la sussistenza del presupposto impositivo.

  • D.L. 30 settembre 2005 n. 203, art.11 quaterdecies comma 16 (conv. L. n.248/2005) e D.L. 4 luglio 2006 n.223, art.36 comma 2 (conv. L. n.248/2006)

    Queste disposizioni hanno fornito un'interpretazione autentica dell'art.2 del d.lgs. 504/1992 stabilendo che l'edificabilità va desunta dallo strumento urbanistico (piano regolatore) e che l'esistenza del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a rilevare l'incremento del valore venale.

  • d.lgs. 540/1992 art.2

    Citato in relazione alla portata della norma tributaria; la Corte ha ritenuto che non ci fosse incertezza interpretativa in materia di edificabilità dopo le modifiche legislative citate.

  • art. 2697 c.c.

    Principio del riparto dell'onere della prova: chi allega fatti costitutivi del diritto deve provarli; chi contesta elementi riduttivi dell'imposta (es. maggiori oneri di bonifica) ha l'onere di fornire la prova.

  • d.lgs. 446/1997 art.59

    Richiamato perché la delibera comunale di quantificazione del valore di mercato è stata adottata ai sensi di tale articolo e utilizzata per la determinazione della base imponibile.

  • l. 7 agosto 1990 n. 241 art.18

    Citato nella discussione sulla conoscenza da parte dell'amministrazione dei fatti di bonifica; la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomentazione sulla presunta piena conoscenza comunale ove il contribuente non abbia fornito elementi concreti per ridurre la base imponibile.

  • codice civile art. 2909

    Richiamato nelle censure ma non determinante: la Corte non ha ritenuto fondate le deduzioni relative all'interruzione o estinzione dei termini di decadenza/rilevanza (se prospettate) in assenza di allegazioni e prove adeguate.

Massime di principio

  • Per il tributo fondiario l'edificabilità ai fini fiscali si determina sulla base della qualificazione urbanistica (piano regolatore) e non soltanto dall'effettiva attualità dei lavori di edificazione.
  • Eventuali oneri o costi di bonifica possono ridurre la base imponibile, ma il contribuente ha l'onere di provare l'entità di tali costi; in mancanza l'amministrazione può operare stime presuntive corrette.
  • L'assenza di autentica della firma sul mandato del difensore può essere sanata con il meccanismo di regolarizzazione previsto dalla normativa processuale tributaria; non sempre determina inammissibilità dell'impugnazione.
  • Le sanzioni non sono precluse se la norma applicabile è chiara: le tutele antisanctionatorie dello Statuto del contribuente si applicano solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza o di affidamento su atti dell'amministrazione.
  • Motivi di ricorso che non riproducono o non documentano gli atti impugnati (difetto di autosufficienza) possono essere dichiarati inammissibili; allegare l'atto impugnato è essenziale per il sindacato di legittimità.
  • Decisioni giudiziali pronunciate prima di modifiche legislative o in contesti normativi diversi non vincolano quando la legge successiva abbia mutato i criteri di valutazione del presupposto impositivo.

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