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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12535/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 10/11/2025 che aveva respinto la loro opposizione alla ordinanza del 04/03/2025, chiedendo la revoca della confisca del capitale sociale e del patrimonio della società Edil Sud di Calabrò Francesco e C. s.n.c., disposta ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. Le censure erano: (i) nullità/violazione del contraddittorio perché il provvedimento del 4/3/2025 sarebbe stato emesso "de plano" senza notifiche al difensore e alle parti (richiamo agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.); (ii) vizio di imparzialità del giudice dell'esecuzione per partecipazione dell'estensore della sentenza di cognizione; (iii) errata esclusione della legittimazione di Marina Filippone quale erede delle quote, mancata rimozione al giudice civile per controversia sulla titolarità (art. 676, comma 2, cod. proc. pen.), omissione di valutazione su beni acquisiti anteriormente al periodo di infiltrazione mafiosa e mancata considerazione della consulenza tecnica che proverebbe l'anteriorità degli investimenti rispetto alla mafiosità accertata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazione sintetica: (1) il primo motivo è inammissibile perché attacca il precedente provvedimento non l'ordinanza impugnata e perché il procedimento di esecuzione ammette lo schema del contraddittorio differito (artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen.), dunque non sussiste nullità; (2) il secondo motivo è inammissibile: non v'è norma che impedisca al giudice della cognizione di svolgere la funzione di giudice dell'esecuzione e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha già ritenuto legittimo tale assetto; (3) il terzo motivo è infondato: l'obbligo di rimettere la controversia al giudice civile sussiste solo se vi è dubbio su chi sia il proprietario del bene confiscato (art. 263 cod. proc. pen. ed esclusione solo se impossibilità di individuare il soggetto cui restituire). La confisca era stata disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7 (confisca obbligatoria per beni utilizzati o finalizzati al reato o provento dello stesso), non ai sensi dell'art. 240-bis (confisca per sproporzione), perciò argomenti basati su risorse lecite anteriori o su criterio della ragionevolezza temporale non erano rilevanti. Quanto alla tutela del terzo di buona fede, essa è riconosciuta ma richiede la prova che il rapporto mafioso fosse non conoscibile con la diligenza richiesta; nel caso i titolari formali erano congiunti dei condannati e la società risultava assoggettata a controllo mafioso, per cui la buona fede è stata esclusa. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 7, cod. pen.

    "nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego"

    Applicata come disciplina di confisca obbligatoria per beni/attività aziendali sottoposte al controllo mafioso; rileva il controllo mafioso sull'impresa piuttosto che la sola titolarità formale dei beni; esclude la rilevanza di criteri tipici della confisca per sproporzione

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Obbligo di rimettere la questione al giudice civile sussiste solo quando vi sia controversia sulla proprietà delle cose confiscate e il giudice dell'esecuzione non sia in grado di individuare a chi restituire il bene; tale condizione non ricorre se il problema è solo la legittimazione all'incidente esecutivo

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Previsto il contraddittorio nell'ambito dell'opposizione in sede di esecuzione e possibile rimessione al giudice civile se la controversia attiene alla proprietà dei beni confiscati

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente lo schema del contraddittorio differito in materia di confisca e restituzione dei beni sequestrati, giustificando l'assenza di immediata notifica prima dell'adozione del provvedimento camerale

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni nel processo penale; la corte ha ritenuto che l'assenza di preventiva notifica al precedente provvedimento non comportava nullità dell'ordinanza adottata in udienza camerale nel procedimento d'esecuzione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma sulle notificazioni; richiamata nella doglianza dei ricorrenti ma ritenuta compatibile con il contraddittorio differito previsto per la materia

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione; richiede l'analisi di ragionevolezza temporale e delle risorse lecite/illecite, ma non era applicabile nel caso trattato poiché la confisca era stata disposta ex art. 416-bis, comma 7

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese dei ricorsi cassazionisti soccombenti; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione relativo a confische, è ammissibile lo schema del contraddittorio differito: un provvedimento adottato in udienza camerale non è automaticamente nullo se precedente notifiche non sono state tempestive, purché la procedura prevista dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. sia rispettata.
  • La partecipazione del giudice che ha reso la sentenza di cognizione alla fase di esecuzione non è di per sé incompatibile o causa di nullità: la competenza del giudice dell'esecuzione discende, di regola, da quella del giudice della cognizione e la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità di tale assetto.
  • La rimessione al giudice civile ex art. 676 cod. proc. pen. (o art. 263 cod. proc. pen.) è dovuta solo quando sussista una vera e propria controversia sulla titolarità del bene confiscato e il giudice dell'esecuzione sia incapace di individuare il soggetto cui restituire il bene; questioni solo sulla legittimazione ad agire nell'incidente esecutivo non impongono rimessione.
  • La confisca disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. è obbligatoria qualora sia accertato il controllo mafioso sull'impresa: in questi casi prevale l'accertamento del controllo mafioso e la motivazione relativa a risorse lecite anteriori o a un criterio di ragionevolezza temporale tipico delle confische per sproporzione non è determinante.
  • La tutela del terzo proprietario formalmente estraneo esiste anche in caso di confisca per mafia, ma grava sul terzo la prova della "buona fede": occorre dimostrare che l'uso mafioso del bene non era conoscibile con la diligenza richiesta dalla situazione concreta e che non vi sia stata volontaria inerzia nell'esercizio dei diritti di proprietà.
  • In casi simili, il ricorrente che contesta una confisca disposta per controllo mafioso deve concentrare le difese su elementi probatori concreti circa l'assenza di controllo mafioso e sulla prova dell'acquisizione e uso leciti non conoscibili con diligenza; le contestazioni formali sul procedimento di esecuzione o sull'identità del giudice sono difficilmente decisive se la procedura del contraddittorio differito e la competenza sono rispettate.

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