Cassazione Penale, Ordinanza n. 33457/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi privi di una specifica critica di legittimità e inidonei a contestare adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato. Il primo motivo denunciava carenza di motivazione su punti decisivi; il secondo deduceva la violazione degli artt. 56, 624 e 625, n. 2, c.p.; il terzo lamentava la violazione della legge penale per omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputato; il quarto censurava l'eccesso di potere del giudice d'appello in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte ha ritenuto che i motivi contenessero enunciati assertivi e allegazioni in fatto, senza formulare censure compiute di legittimità idonee a confrontarsi con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata in relazione alla configurazione del tentativo; la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarando inammissibile il ricorso.
Richiamato dal ricorrente quale norma relativa al furto; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente quale norma relativa all'aggravante del furto; la Corte non ha esaminato nel merito la censura.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formulare enunciati assertivi o ad allegare circostanze di fatto senza sviluppare una critica specifica e compiuta alla decisione impugnata sotto il profilo della legittimità.
- La mera denuncia di carenza motivazionale, violazione di legge o omessa valutazione di elementi favorevoli non soddisfa l'onere di specificità del ricorso quando non individua puntualmente il vizio della sentenza e il suo rapporto con le argomentazioni decisorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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