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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31196/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di rapina aggravata. Con il primo motivo ha contestato la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, sostenendo una valutazione errata del materiale probatorio, in particolare delle dichiarazioni di un teste e dei tabulati telefonici del cellulare in uso all'imputato, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma senza formulare censure specifiche e puntuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo non consentito perché non risultava specificamente dedotto con l'atto di appello, come richiesto a pena di inammissibilità; ha ritenuto il terzo motivo generico per difetto di specificità, osservando inoltre che la sentenza impugnata aveva già motivato in modo non illogico sul trattamento delle attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito chiedendo una nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato della Cassazione riguarda la tenuta logica della motivazione, non la ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se introduce questioni non previamente dedotte con specifico motivo di appello, quando la legge richiede la loro devoluzione preventiva.
  • Il ricorso è generico e quindi inammissibile quando non indica con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura, impedendo al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
  • Il giudizio sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e basata su elementi pertinenti ex art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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