Cassazione Penale, Ordinanza n. 24649/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato i fatti del capo A) e le aveva ritenute responsabili di furto aggravato dal mezzo fraudolento, dichiarando invece di non doversi procedere per i residui reati originariamente contestati per difetto di querela. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento; con il secondo motivo hanno censurato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la quantificazione della pena base e dei singoli aumenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la ricostruzione dei fatti accolta dalla Corte territoriale era stata prospettata dalla stessa difesa, la quale aveva chiesto la riqualificazione dei fatti da ricettazione a furto valorizzando proprio la presenza di borse schermate e strumenti per rimuovere le placche dalla merce. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, ricordando che la graduazione della pena e la determinazione dei singoli aumenti sono attività riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per arbitrio o illogicità manifesta; nel caso concreto la Corte d'appello aveva assolto l'onere motivazionale con riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la riqualificazione dei fatti in termini di furto, confermato in forma aggravata dal mezzo fraudolento.
L'aggravante del mezzo fraudolento è ritenuta correttamente sussistente sulla base della ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
La motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio è ritenuta sufficiente e coerente rispetto alla pena irrogata.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti un aggravante quando la ricostruzione fattuale posta a base della decisione impugnata coincide sostanzialmente con quella già prospettata dalla stessa difesa.
- La riqualificazione del fatto in un reato diverso, sollecitata dalla difesa e accolta dal giudice di merito, può rendere non censurabile in cassazione la successiva applicazione dell'aggravante che discende coerentemente dalla medesima ricostruzione fattuale.
- La determinazione della pena base e dei singoli aumenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non per arbitrio, illogicità manifesta o mancanza di motivazione.
- Il livello di approfondimento motivazionale richiesto per il trattamento sanzionatorio è proporzionato all'entità concreta degli aumenti irrogati; una motivazione coerente con gli elementi ritenuti decisivi è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure di merito già superate da una motivazione non manifestamente illogica.
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