Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23381/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 99, commi primo e secondo, n. 1 e 2, cod. pen. (recidiva) e vizio di motivazione. Si censura che la Corte di appello avrebbe attribuito rilievo al solo fattore temporale per ritenere la recidiva infraquinquennale senza adeguata motivazione, non avrebbe valutato il contesto emergenziale e l'occasionalità della ricaduta, avrebbe illegittimamente valorizzato un precedente penale commesso in data successiva al fatto oggetto di giudizio e non avrebbe considerato la diversità del contesto e della durata delle condotte nonostante la formale omogeneità dei reati.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale il computo del quinquennio per la recidiva va fatto a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha accertato il precedente, non dalla data di commissione del reato. Nel caso concreto la sentenza precedente è divenuta irrevocabile il 27/11/2018; il nuovo fatto è avvenuto poco più di tre anni dopo, quindi rientra nel quinquennio e legittima la qualificazione come recidiva specifica infraquinquennale. La Corte ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione della Corte territoriale circa l'omogeneità concreta delle condotte e la maggiore pericolosità. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); usato per inquadrare la censura e verificarne l'ammissibilità e il fondamento.

  • art. 99 cod. pen.

    commi primo e secondo, n. 1 e 2

    Norma sulla recidiva; interpretata nel senso che la recidiva infraquinquennale si determina tenendo conto della data di irrevocabilità della precedente condanna e può essere riconosciuta quando il nuovo fatto riveli maggiore pericolosità, anche se i reati sono disciplinati da norme diverse ma presentano caratteri comuni.

  • art. 101 cod. pen.

    Definisce il concetto di "reati della stessa indole"; interpretato in senso sostanziale: non è necessario che i reati siano disciplinati dalla stessa norma, basta che, nella loro concreta natura o nei motivi, presentino elementi fondamentali comuni.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamati come parametri per valutare la maggiore capacità a delinquere e la pericolosità in concreto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021; Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016; Sez. 4, n. 36131 del 24/05/2007; Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024

    Stabilisce che il dies a quo per il computo del quinquennio è la data di irrevocabilità della precedente condanna e chiarisce il concetto di reati della stessa indole ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • Per la recidiva infraquinquennale il termine dei cinque anni si calcola dalla data di irrevocabilità della condanna precedente (passaggio in giudicato), non dalla data di commissione del precedente fatto.
  • I "reati della stessa indole" vanno valutati concretamente: non è necessaria la coincidenza dell'articolato normativo, basta che le condotte presentino caratteri sostanziali e motivazioni comuni.
  • Una successiva condanna intervenuta dopo il fatto per cui si procede non può costituire precedente utile per giustificare la recidiva rispetto a quel fatto; il giudice deve invece riferirsi ai precedenti già divenuti irrevocabili prima del fatto.
  • La Cassazione non sostituisce la valutazione di merito del giudice terreno quando questa è motivata, coerente e priva di aporie: il ricorrente che propone una diversa lettura dei fatti senza dimostrare errori di diritto o gravi vizi motivazionali è destinato all'inammissibilità o al rigetto.
  • Nelle impugnazioni è importante distinguere fra critica sulla valutazione dei fatti (riservata al giudice di merito) e doglianza su errata interpretazione o applicazione di norme o su vizio motivazionale grave (competenza della Cassazione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.