Cassazione Civile, Ordinanza n. 21700/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto a un soggetto, indicato come coobbligato in solido, il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Roma resa in un giudizio di responsabilità promosso dal commissario liquidatore di una compagnia assicurativa contro più ex amministratori e contro il medesimo contribuente. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta, perché, pur avendo partecipato a quel giudizio, era rimasto estraneo al rapporto sostanziale definito dalla sentenza, essendo stata rigettata nei suoi confronti la domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1299 c.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente la sua responsabilità solidale, senza considerare che non rientrava tra le 'parti in causa' tenute al tributo; 2) omesso esame della circostanza per cui la domanda contro di lui era stata respinta; 3) omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che, ai fini dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986, la solidarietà per l'imposta di registro non deriva dalla mera partecipazione processuale, ma richiede che il soggetto sia inciso dal dispositivo e sia parte del rapporto sostanziale definito dalla sentenza, quale indice di capacità contributiva. Poiché nel caso concreto il contribuente era stato convenuto nel giudizio presupposto ma la domanda nei suoi confronti era stata rigettata per estraneità al rapporto sostanziale, egli non poteva essere considerato soggetto passivo dell'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la locuzione 'parti in causa' comprende soltanto i soggetti che abbiano preso parte al giudizio e nei confronti dei quali la pronuncia incida sul rapporto sostanziale, non il mero partecipante processuale rimasto estraneo alla situazione sostanziale decisa
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di obbligo solidale verso il Fisco; la Corte risolve però la questione principalmente sulla base dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 e del rapporto sostanziale deciso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per la censura principale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per omessa pronuncia
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 384, comma 1, cod. proc. civ.
consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato in giurisprudenza citata per escludere la sua applicazione quando non vi sia legame di derivazione necessaria tra le statuizioni della sentenza
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, sono tenuti al pagamento solidale solo i soggetti che, oltre ad avere partecipato al giudizio, siano effettivamente incisi dalla pronuncia nella parte dispositiva e siano coinvolti nel rapporto sostanziale definito dalla sentenza.
- La mera partecipazione processuale non basta a fondare la soggettività passiva d'imposta quando la parte sia rimasta del tutto estranea al rapporto sostanziale oggetto della decisione e la domanda nei suoi confronti sia stata respinta.
- Nel caso di litisconsorzio facoltativo, l'autonomia dei rapporti giuridici dedotti in giudizio impedisce di imputare a chi è risultato vittorioso e non toccato dal rapporto sostanziale la solidarietà per l'imposta relativa alla statuizione di condanna pronunciata solo contro altri convenuti.
- Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo dell'imposta di registro, occorre guardare al contenuto del dispositivo e al rapporto sostanziale che costituisce indice di capacità contributiva, non alla sola posizione processuale della parte nel giudizio presupposto.
- Quando il vizio accolto consente la definizione della causa senza ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- Nel processo tributario, l'assenza di soggettività passiva per l'imposta può essere fatta valere impugnando l'avviso di liquidazione quando il destinatario dimostri di non essere parte del rapporto sostanziale sottostante alla sentenza registrata.
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