Cassazione Penale, Sentenza n. 19896/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi erano diretti a impugnare la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 27/10/2021 che aveva in parte assorbito alcune imputazioni ma confermato condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e relative pene accessorie. Claudio Rubes deduceva, tra gli altri motivi, che i versamenti per circa Euro 642.000 a favore di Immobiliare Marco Polo s.r.l. non fossero atti dissipativi ma finanziamenti giustificati, che il preliminare di compravendita fosse valido e non simulato, e denunciava mancata valutazione dell'assenza del nesso causale con il fallimento, vizi motivazionali sull'aggravante del danno di particolare gravità (art. 219 I.fall.), nonché questioni relative alle circostanze attenuanti e alla quantificazione della provvisionale. Luigi Tumiati articolava motivi su omesso esame di prova decisiva (procura speciale a favore di Micò), contestazione della qualificazione dei finanziamenti a Marco Polo e sulla conferma dell'aggravante di cui all'art. 219 I.fall.
La decisione
Per Rubes: parziale accoglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati la maggior parte dei motivi, confermando la qualificazione delle elargizioni come atti dissipativi e la sussistenza della natura simulata del preliminare; tuttavia ha accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione in ordine all'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità (art. 219 I.fall.), annullando la sentenza limitatamente a tale punto e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia (con regolamento delle spese). Restanti doglianze di Rubes rigettate. Per Tumiati: inammissibilità del ricorso per plurime ragioni (tra cui devoluzione insufficiente di questioni in sede di appello e genericità dei motivi); condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Disciplina la possibilità di depositare memorie e requisitoria scritta in Cassazione in luogo della discussione orale; la Corte ha richiamato la norma per constatare che le parti non hanno chiesto discussione orale e per fare riferimento alla requisitoria scritta del Procuratore generale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di devoluzione in sede di ricorso per cassazione: i motivi sono analizzati nei limiti di quanto dedotto in sede di impugnazione di merito; la Corte ha valutato l'ammissibilità alla luce di questa disposizione.
Consente la correzione di errori materiali da parte di collegio anche diverso da quello che ha emesso la decisione; la Corte ha rigettato il vizio relativo all'errata composizione del collegio che emise l'ordinanza correttiva.
art. 216 legge fallimentare (I.fall.)
Norme procedurali in materia fallimentare richiamate nelle censure; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme fallimentari nella qualificazione delle condotte contestate.
art. 219, comma 1, legge fallimentare (I.fall.)
Aggravante per il reato fallimentare relativa al danno di particolare gravità; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia motivato adeguatamente la sussistenza di tale aggravante rispetto alle specifiche doglianze sollevate, determinando l'annullamento parziale e il rinvio.
Disciplina i finanziamenti dei soci alla società e le condizioni in cui si considerano conferimenti; la Corte lo ha richiamato per valutare se le elargizioni fossero giustificate o costituissero spostamenti patrimoniali 'sine causa' e quindi dissipativi.
art. 185 e 538 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla quantificazione del danno e alla provvisionale; la Corte ha ritenuto che la statuizione generica sulla provvisionale in sede penale sia atto di discrezionalità non idoneo a fondare ricorso di legittimità.
Massime di principio
- Finanziamenti da una società controllante o da soci a una partecipata possono essere valutati come atti dissipativi se non è individuata una causa giustificativa concreta e documentata: la mera partecipazione societaria o l'esistenza di un progetto immobiliare non bastano senza prove del vantaggio concreto per la società finanziatrice.
- La simulazione di un contratto preliminare può emergere da elementi convergenti (mancata trascrizione/registrazione, assenza dalla contabilità, mancata richiesta di restituzione della caparra, estraneità dei beni all'oggetto sociale): la valutazione è complessiva, non atomistica.
- Per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare un nesso causale diretto tra gli atti dissipativi e il fallimento: è sufficiente il depauperamento destinato ad impieghi estranei all'attività aziendale.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che introdurranno questioni non devolute al giudice di merito o che risultino generici; occorre che le doglianze fossero adeguatamente dedotte in appello per poter essere riesaminate in sede di legittimità.
- La mancata motivazione specifica su un'aggravante decisiva (es. danno di particolare gravità) può determinare annullamento parziale e rinvio anche se la colpa sostanziale resta confermata su altri punti: il vizio riguarda la completezza della motivazione rispetto alle doglianze decisive.
- Le statuizioni penali riguardanti la concessione di provvisionale o l'indicazione generica del risarcimento seguono regole di discrezionalità e, salvo motivazioni specifiche, difficilmente sono sindacabili in Cassazione.
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