Cassazione Civile, Ordinanza n. 23841/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche affidato nel 1998. La società appaltatrice aveva convenuto il comune chiedendo la condanna al pagamento di oltre un milione di euro, fondando la domanda su riserve iscritte in relazione a reiterate sospensioni dei lavori dovute, secondo la sua prospettazione, alla necessità di opere aggiuntive e al ritardo nell'approvazione di varianti al progetto originario. Il tribunale aveva accolto la domanda nei limiti di circa 667 mila euro. In appello il comune aveva contestato in radice l'an e il quantum della pretesa; la corte d'appello aveva ritenuto illegittimo solo un periodo di sospensione, riconoscendo esclusivamente oneri improduttivi e differenze di nuovi prezzi, ma escludendo oneri produttivi ed equo compenso. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato interno, sostenendo che l'appello comunale non avesse censurato la qualificazione delle sospensioni come inizialmente legittime e poi divenute illegittime, né la quantificazione del danno; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 1223 c.c., dell'art. 25 d.m. 145/2000 e dell'art. 13 del capitolato generale 1063/1962, per avere escluso gli oneri produttivi e l'equo compenso; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo al calcolo di rivalutazione e interessi. La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che l'appello del comune investisse integralmente an e quantum e fosse specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ha accolto il terzo motivo limitatamente all'equo compenso, affermando che tale diritto era già previsto dall'art. 13, comma 5, d.P.R. 1063/1962 per le variazioni eccedenti il quinto, mentre ha ritenuto inammissibile la doglianza sugli oneri produttivi perché diretta contro una valutazione di fatto; il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame della spettanza dell'equo compenso e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, rigettando il primo e il secondo motivo e dichiarando assorbito il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda relativa all'equo compenso alla luce del corretto quadro normativo e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Quanto agli oneri produttivi, la censura è stata considerata inammissibile perché volta a contestare un accertamento di fatto; quanto all'equo compenso, la Corte ha corretto l'errore di diritto della corte territoriale, che aveva escluso l'istituto ritenendolo introdotto solo dal d.m. 145/2000.
Norme richiamate
invocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché l'appello investiva integralmente an e quantum della pretesa e quindi consentiva la revisione anche della quantificazione
richiamato in relazione al dedotto giudicato interno sul quantum; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato sulla sola quantificazione, essendo stato contestato il presupposto stesso della pretesa
la Corte ha ritenuto che l'atto di appello del comune fosse specifico e idoneo a devolvere la controversia, senza necessità di forme sacramentali o di progetto alternativo di decisione
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove sugli oneri produttivi; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta contro un apprezzamento di fatto
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso che la censura riguardasse un errore di diritto
richiamato per la delimitazione del danno risarcibile
la Corte ha affermato che non è la norma introduttiva dell'equo compenso, ma una disposizione successiva che riprende un diritto già previsto dal capitolato generale del 1962
art. 13 d.P.R. 1063/1962
la Corte lo ha individuato come base normativa originaria del diritto dell'appaltatore all'equo compenso in caso di variazioni eccedenti il quinto delle quantità pattuite
art. 30 d.P.R. 1063/1962
richiamato dalla corte territoriale per escludere l'illegittimità di alcuni periodi di sospensione
art. 13 del capitolato generale 1063/1962
richiamato dal ricorrente come fonte dell'equo compenso; la Corte ha dato rilievo alla norma come fonte già vigente del diritto
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
richiamato in relazione alla riproduzione dell'atto di appello nel ricorso, ritenuta sufficiente per l'esame diretto del fatto processuale
Massime di principio
- In presenza di impugnazione che contesti l'an della pretesa e la relativa qualificazione giuridica, la devoluzione al giudice di appello può investire anche il quantum, sicché non si forma un giudicato interno sulla sola quantificazione se questa dipende dal presupposto contestato.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande ed eccezioni di merito, non le eccezioni di rito o pregiudiziali, come quella di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
- L'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali né la trascrizione della sentenza impugnata: è sufficiente che i motivi di appello consentano di individuare le censure mosse alla decisione di primo grado in rapporto alla sua motivazione.
- Nel giudizio di appalto pubblico, il diritto all'equo compenso non nasce con il d.m. 145/2000, ma può rinvenirsi già nell'art. 13, comma 5, d.P.R. 1063/1962, che lo collega alle varianti eccedenti il quinto delle quantità pattuite.
- Quando la censura investe una valutazione di fatto sulla prova del danno o delle singole voci risarcitorie, il ricorso per cassazione è inammissibile se mascherato come violazione di legge o falsa applicazione di norme.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe un profilo decisivo della quantificazione del credito comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame della domanda alla luce del corretto quadro normativo.
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