Cassazione Penale, Sentenza n. 07610/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova indiziaria in ordine alla responsabilità per il furto in abitazione aggravato; si lamenta che gli indizi a carico (in particolare un'impronta attribuita alla ricorrente sulla facciata interna della busta) non siano gravi, precisi e concordanti e che vi sia una plausibile ipotesi alternativa secondo cui altri avrebbero manipolato la busta; 2) violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante per minorata difesa dell'anziana vittima: si contesta che il mero dato anagrafico non basti a provare la vulnerabilità concreta della persona offesa e che non sia stato accertato lo stato di lucidità e reattività della vittima al momento del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la responsabilità della Liotta, avendo rilevato tre contatti papillari riferibili all'imputata e altri frammenti di impronte compatibili con il profilo dattiloscopico, nonché l'assenza di un soggetto terzo plausibilmente interessato a manipolare la busta; il giudice di merito ha correttamente valutato gli indizi nel loro complesso e la concatenazione logica degli stessi, senza violare i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Sul secondo motivo la Cassazione ha osservato che alla ricorrente erano già state concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza, neutralizzando gli effetti sanzionatori dell'aggravante per minorata difesa; inoltre la Corte territoriale ha adeguatamente motivato che la vittima, essendo anziana, aveva dimostrato vulnerabilità concreta (non aver verificato la qualifica esibita) che l'imputata aveva sfruttato. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e confermata la condanna, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice deve valutare gli indizi secondo criteri di gravità, precisione e concordanza; tuttavia può formare il convincimento sulla base della concatenazione logica degli indizi quando il loro complesso conduca in modo univoco alla responsabilità.
L'aggravante per minorata difesa richiede una situazione di vulnerabilità concreta del soggetto passivo di cui l'agente abbia approfittato; l'età avanzata non crea una presunzione assoluta, occorre valutare fatti che dimostrino la ridotta capacità di resistenza o la particolare vulnerabilità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Per ritenere la manifesta illogicità della motivazione ai fini della cassazione è necessario che la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato sia inconfutabile e non consista in mere ipotesi alternative non sostenute dai dati processuali.
Massime di principio
- In materia di prova indiziaria il giudice può fondare la condanna sulla concatenazione logica degli indizi purché il loro complesso raggiunga univocità e concordanza sufficienti a sostenere la certezza morale della responsabilità.
- Singoli elementi indiziari deboli possono essere superati se inseriti in un insieme di riscontri che ne colmino le incertezze secondo regole di esperienza e logica; ipotesi alternative vanno dimostrate con elementi concreti e non con mere congetture.
- L'aggravante per minorata difesa non si configura automaticamente per il solo dato anagrafico: è necessario dimostrare la vulnerabilità concreta della vittima e che l'agente ne abbia consapevolmente approfittato.
- Se la Corte riconosce attenuanti in regime di prevalenza che neutralizzano gli effetti sanzionatori di un'aggravante, il ricorrente deve evidenziare l'interesse concreto e gli effetti pratici dell'impugnazione per poter ottenere tutela in Cassazione.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è restrittivo: per travolgere la valutazione di merito occorre mostrare l'inconfutabilità dell'errore logico o la presenza di dati processuali che rendano insostenibile la ricostruzione del giudice.
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