Cassazione Civile, Ordinanza n. 28301/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento sintetico con rideterminazione del reddito imponibile IRPEF e irrogazione di sanzioni, fondato su finanziamenti/apporti in conto capitale e in conto finanziamenti effettuati dal contribuente a una società da lui partecipata e sulla disponibilità di un’autovettura ritenuta incompatibile con il reddito dichiarato. Il contribuente impugnava l’atto; in primo grado otteneva accoglimento limitatamente alla parte relativa agli incrementi patrimoniali. In appello, l’Ufficio vedeva accolto il gravame e la decisione veniva ribaltata sul punto. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, sostenendo: che la documentazione bancaria dimostrava la provenienza delle somme soprattutto da versamenti dei genitori; che la prova contraria richiesta in tema di accertamento sintetico sarebbe stata assolta con la dimostrazione della provvista, senza necessità di provare specificamente l’impiego delle somme negli acquisti contestati; che la decisione d’appello avrebbe erroneamente rivalutato il materiale probatorio; che sarebbero stati trascurati i profili relativi all’autovettura e alla quota sociale, anche in relazione alla pretesa mancanza di prova della partecipazione del 25% nella società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile sotto più profili e, comunque, infondato nel merito. Ha osservato che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non confutava l’affermazione secondo cui le giustificazioni relative alla movimentazione bancaria erano già state considerate dall’Ufficio prima dell’emissione dell’avviso; che una parte delle doglianze mirava in realtà a un nuovo apprezzamento delle prove, estraneo al giudizio di legittimità; che i profili relativi all’autovettura e alla quota sociale difettavano di specificità e autosufficienza, non essendo chiarito se e quando fossero stati devoluti al giudice d’appello, tanto più in presenza di una statuizione di acquiescenza su tali aspetti; e che, in ogni caso, la regola probatoria applicata dalla sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui, negli accertamenti sintetici per incrementi patrimoniali, il contribuente deve provare non solo l’esistenza di redditi ulteriori, esenti o soggetti a ritenuta, ma anche elementi sintomatici della loro destinazione alle spese contestate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Nell’accertamento sintetico il contribuente può superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato mediante prova contraria; la prova non riguarda solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche elementi che ne dimostrino l’effettivo impiego per le spese contestate.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Base normativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non ne scalfisce il fondamento, il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che, sotto l’apparenza della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito.
- In tema di accertamento sintetico per incrementi patrimoniali, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione di aver posseduto somme ulteriori o di provenienza terza, ma deve estendersi a circostanze idonee a dimostrarne la destinazione concreta alle spese contestate e la durata del relativo possesso.
- Le questioni non specificamente dedotte o non chiaramente devolute nei gradi di merito non possono essere utilmente riproposte in cassazione, specie se la sentenza impugnata dà atto di acquiescenza su alcuni capi della decisione.
- Se il giudice di merito si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla distribuzione dell’onere della prova, la censura che ripropone una diversa lettura della regola probatoria è infondata.
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