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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00392/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 19 marzo 2024. L'unico motivo contestava il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuto solo equivalente con la recidiva, nonché la determinazione della pena. La censura sosteneva, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e non correttamente calibrato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese con motivazione congrua, e che il giudizio di bilanciamento e la quantificazione della pena, ove sorretti da motivazione non illogica e non arbitraria, non sono sindacabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, in quanto espressione di potere valutativo del giudice di merito adeguatamente motivato anche mediante il richiamo ad alcuni parametri dell'art. 133 c.p. Ha inoltre reputato giustificato lo scostamento dal minimo edittale e ha escluso che in cassazione si possa ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo ipotesi di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisate nel caso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati anche solo in parte; non è necessaria un'analitica esposizione di tutti i parametri, se la motivazione consente di comprendere la valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può valorizzare anche solo alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p., senza dover svolgere una trattazione analitica di ciascuno di essi.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile in sede di legittimità, salvo che la pena risulti frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La riproposizione in cassazione di motivi già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza specifiche censure nuove, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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