Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31599/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e non confrontate con la motivazione dei giudici di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'imputato non vi sarebbe prova di atti di aggressione o minaccia: avrebbe compiuto solo gesti di stizza e resistenza passiva che non avrebbero impedito l'atto d'ufficio. La Corte di appello aveva ritenuto invece provati atti idonei e non equivoci diretti ad usare violenza nei confronti del sovraintendente durante il tentativo di ricondurlo in cella.

Norme richiamate

  • Delitto di tentata resistenza a pubblico ufficiale

    La Corte ha ritenuto che, sulla base della motivazione dei giudici di merito, gli atti descritti dall'imputato fossero idonei e non equivoci a usare violenza nei confronti del pubblico ufficiale, configurando così il reato contestato.

  • Norme processuali sulla inammissibilità del ricorso per cassazione

    La Suprema Corte sottolinea che il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito e non può limitarsi a affermazioni generiche o a richiedere una rivalutazione delle prove; l'assenza di argomentazioni concrete determina l'inammissibilità.

  • Disposizioni su spese processuali e somma alla Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al rimborso delle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; nella fattispecie tale somma è stata fissata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito: affermazioni generiche non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità.
  • Quando la condotta è ricostruita come attiva e idonea a usare violenza, anche se l'agente non subisce l'evento lesivo per intervento di terzi, può configurarsi il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale.
  • La distinzione tra resistenza "passiva" e atti idonei a usare violenza è cruciale: gesti di stizza o mancata obbedienza non sempre escludono responsabilità penale se il comportamento è diretto e idoneo a impedire l'azione del pubblico ufficiale.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e talvolta una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo è rilevante anche sotto il profilo economico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.