Cassazione Penale, Sentenza n. 31599/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e non confrontate con la motivazione dei giudici di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'imputato non vi sarebbe prova di atti di aggressione o minaccia: avrebbe compiuto solo gesti di stizza e resistenza passiva che non avrebbero impedito l'atto d'ufficio. La Corte di appello aveva ritenuto invece provati atti idonei e non equivoci diretti ad usare violenza nei confronti del sovraintendente durante il tentativo di ricondurlo in cella.
Norme richiamate
Delitto di tentata resistenza a pubblico ufficiale
La Corte ha ritenuto che, sulla base della motivazione dei giudici di merito, gli atti descritti dall'imputato fossero idonei e non equivoci a usare violenza nei confronti del pubblico ufficiale, configurando così il reato contestato.
Norme processuali sulla inammissibilità del ricorso per cassazione
La Suprema Corte sottolinea che il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito e non può limitarsi a affermazioni generiche o a richiedere una rivalutazione delle prove; l'assenza di argomentazioni concrete determina l'inammissibilità.
Disposizioni su spese processuali e somma alla Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al rimborso delle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; nella fattispecie tale somma è stata fissata in euro 3.000.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito: affermazioni generiche non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità.
- Quando la condotta è ricostruita come attiva e idonea a usare violenza, anche se l'agente non subisce l'evento lesivo per intervento di terzi, può configurarsi il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale.
- La distinzione tra resistenza "passiva" e atti idonei a usare violenza è cruciale: gesti di stizza o mancata obbedienza non sempre escludono responsabilità penale se il comportamento è diretto e idoneo a impedire l'azione del pubblico ufficiale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e talvolta una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo è rilevante anche sotto il profilo economico.
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