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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparti intimate)

La controversia

La controversia nasce dall'appello proposto avverso una sentenza non definitiva del tribunale. La corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva, ritenendo che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorresse dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione del deposito. Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., sostenendo che, non avendo ricevuto né la comunicazione del deposito della sentenza non definitiva né quella dell'ordinanza che disponeva ulteriore istruttoria, non avrebbe potuto formulare la riserva di appello prevista dall'art. 340 c.p.c.; quindi l'appello non avrebbe dovuto essere considerato tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza non definitiva è impugnabile immediatamente nei termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.; la facoltà di riserva ex art. 340 c.p.c. non allunga tali termini, ma al contrario consente un differimento dell'impugnazione solo entro il limite della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza e comunque entro il termine per appellare. Poiché l'appello era stato proposto oltre il termine lungo annuale decorrente dalla pubblicazione, la declaratoria di tardività era corretta. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dei resistenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 340 c.p.c.

    La riserva di appello contro la sentenza non definitiva deve essere esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza; la norma non amplia i termini di impugnazione, ma li può solo restringere se la prima udienza interviene prima della loro scadenza.

  • art. 327 c.p.c.

    In difetto di notificazione della sentenza, l'impugnazione non può essere proposta oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza; tale regola vale anche per la sentenza non definitiva.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Le impugnazioni restano soggette ai termini ordinari quando la sentenza è notificata o comunque quando operano i termini brevi previsti dal codice.

  • art. 129 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla comunicazione del deposito della sentenza non definitiva.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sentenza non definitiva è immediatamente impugnabile; la mancata proposizione della riserva ex art. 340 c.p.c. non impedisce l'appello, ma lascia operare i termini ordinari di impugnazione.
  • La facoltà di riserva di appello non costituisce un termine ulteriore rispetto a quello lungo di impugnazione: essa può solo anticipare o, al più, concentrare l'esercizio del gravame entro il primo momento processuale utile dopo la comunicazione della sentenza.
  • In assenza di notificazione o comunicazione idonea a far decorrere un termine breve, l'impugnazione della sentenza non definitiva resta soggetta al termine lungo decorrente dalla pubblicazione; decorso tale termine, l'appello è tardivo anche se la sentenza non risulti comunicata.
  • Le esigenze di certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche prevalgono sul mero dato della mancata comunicazione, quando la parte abbia comunque lasciato decorrere il termine lungo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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