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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31186/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Orsini impugna il rigetto dell'istanza di restituzione di somme sequestrate (sequestro preventivo del 17/07/2020 fino a euro 137.339,58, per ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione). Chiede la restituzione delle somme affluite sul suo conto dopo l'esecuzione del sequestro (emolumenti mensili di circa 600 euro e una quota di TFR erogata dall'INPS pari a 1/5, euro 14.078,684), deducendo che il sequestro è finalizzato alla confisca diretta del profitto e che somme entrate successivamente al vincolo, di certa provenienza lecita, non possono essere assorbite dalla confisca perché non si è realizzata la "confusione" con il provento illecito.

La decisione

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Enuncia un principio di diritto: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro (per reati per i quali non è prevista la confisca per equivalente) non può colpire denaro di certa provenienza lecita percepito dopo l'esecuzione del sequestro, quando al momento della misura cautelare mancavano nel patrimonio dell'imputato attivi dello stesso genere che avrebbero determinato la "confusione" automatica. In applicazione del principio, la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle somme di stipendio confluite nel conto di Orsini successivamente al 24/07/2020 (salvo accertamenti ulteriori sulla rilevanza del decreto del 12/11/2020), mentre rigetta il ricorso quanto alla quota di TFR sequestrata nella misura di un quinto ritenuta ricollegabile al rapporto con la società fallita. Dispone rinvio al Tribunale di Roma per verifiche (in particolare sul decreto del 12/11/2020 e sul rapporto fra la parte di TFR non sequestrata e le retribuzioni) e per conformarsi al principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod.)

    Norma richiamata esclusivamente con riferimento alla richiesta di discussione orale; non incide sul merito materiale del sequestro

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in sede di motivi; la Corte esamina comunque la fondatezza del sequestro alla luce della giurisprudenza di legittimità

  • art. 240, primo comma, cod. pen.

    Norma sulla confisca richiamata per distinguere confisca diretta del profitto dalla confisca per equivalente; la Corte precisa i limiti dell'ablazione diretta quando il denaro di origine lecita è entrato nel patrimonio dopo la misura cautelare

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 (giurisprudenza di legittimità)

    Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037

    Principio che il denaro è bene fungibile: la confisca diretta può colpire l'accrescimento patrimoniale monetario derivante dal reato anche senza identificare materialmente le banconote originarie. La Corte aggiorna e circoscrive l'applicazione di tale principio: non può estendersi alle somme di certa provenienza lecita percepite dopo l'esecuzione del sequestro quando al momento della misura mancavano nel patrimonio attivi dello stesso genere

Massime di principio

  • Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro può colpire l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato anche se la specifica somma non è materialmente identica al provento illecito, per la natura fungibile del denaro
  • Tuttavia, quando il sequestro ha "azzerato" le disponibilità monetarie dell'imputato, somme lecite entrate nel patrimonio successivamente all'esecuzione del sequestro non possono essere automaticamente ritenute confuse con il provento illecito e quindi sequestrate per confisca diretta
  • La confisca diretta non deve essere confusa con il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: estendere la prima a somme di chiara provenienza lecita acquisite dopo il vincolo rischia di trasformarla in un mezzo di equivalenza
  • Nei casi in cui vi siano provvedimenti successivi (es. altro decreto del GIP) o frazionamenti delle somme erogate (es. TFR in parte collegabile al rapporto con la società fallita), è necessaria un'istruttoria specifica per determinare a partire da quale data e in quale misura si sia verificata la "confusione" che giustifichi il mantenimento del sequestro
  • In pratica, per ottenere restituzione di somme post-sequestro il difensore deve dimostrare la certezza della provenienza lecita e la mancanza di elementi nel patrimonio al momento del sequestro che avrebbero potuto determinare la confusione con proventi illeciti

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