Cassazione Penale, Sentenza n. 36355/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vulpis aveva chiesto in sede di esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più reati per i quali risultava già condannato con sentenze irrevocabili. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e un vizio di motivazione con riferimento all'entità degli aumenti di pena attribuiti 'a titolo di continuazione', lamentando che il giudice dell'esecuzione non aveva adeguatamente calcolato e motivato le frazioni di aumento per ciascun reato satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato il riconoscimento del vincolo della continuazione ma ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari, giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio esclusivamente sulla quantificazione degli aumenti di pena. La Corte ha richiamato il principio di legittimità secondo cui il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con un grado di motivazione proporzionale all'entità degli aumenti, per verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di cui all'art. 81 c.p. Inoltre ha disposto che, ai sensi dell'art. 34 c.p.p. come modificato dall'intervento della Corte costituzionale n. 183/2013, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata non possa partecipare al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
menzionato integralmente nell'ordinanza impugnata e nel ricorso
Disciplina della continuazione applicabile in sede esecutiva: il giudice può riconoscere la continuazione tra reati valutando il reato più grave, la pena base e gli aumenti per i reati satellite; l'applicazione richiede motivazione distinta per ciascun aumento
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
citato dal ricorrente come base dei motivi di cassazione
Consente il gravame per errori di diritto (lett. b) e per vizio di motivazione o insufficiente motivazione (lett. e), invocati per contestare la determinazione degli aumenti di pena
Richiesto rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti all'aumento in sede di continuazione, per evitare un surrettizio cumulo materiale di pene
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Rv. 282269 - 01)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01
Giurisprudenza di legittimità richiamata: il giudice deve determinare la pena complessiva indicando il reato più grave, la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; il livello motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti
art. 34, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla composizione del collegio giudicante nel giudizio di rinvio dopo annullamento; deve essere applicata secondo la pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 per escludere dalla nuova decisione il giudice che ha già pronunciato sull'istanza di continuazione
art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. e Corte costituzionale n. 183 del 2013
Corte costituzionale n. 183/2013 citata
La pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedevano l'esclusione del giudice che aveva già deciso sull'istanza di continuazione dal giudizio di rinvio; conseguente applicazione ai procedimenti di esecuzione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione è compatibile con sentenze irrevocabili e può essere deciso in sede esecutiva, ma la quantificazione della pena complessiva richiede motivazione puntuale.
- Il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare separatamente l'aumento attribuito per ciascun reato satellite, motivando in relazione alla gravità di ciascun fatto.
- La motivazione sui singoli aumenti deve essere più ampia quanto maggiore è l'incremento di pena richiesto, così da verificare il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti di cui all'art. 81 c.p.
- Non è consentito trasformare surrettiziamente la continuazione in un cumulo materiale di pene: la motivazione deve mostrare il rapporto tra le pene e l'adeguatezza degli aumenti.
- Dopo un annullamento limitato alla determinazione della pena il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può partecipare al nuovo giudizio di rinvio, in osservanza dell'art. 34 c.p.p. come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013.
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