Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per l'attività svolta nell'interesse di una società cooperativa in un procedimento di sfratto per morosità. La società propose opposizione deducendo, tra l'altro, che il credito fosse già stato soddisfatto o comunque frazionato abusivamente in più azioni monitorie, che l'appello del professionista fosse inammissibile o improcedibile e che mancassero prova dell'attività svolta e del parere del consiglio dell'ordine. Il tribunale accolse l'appello del professionista e rigettò l'opposizione, ritenendo infondate le eccezioni della cooperativa, ma la società ricorse per cassazione con sette motivi, denunciando: violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello; violazione delle norme processuali e sostanziali sulla domanda nuova; violazione dei principi sul divieto di abusivo frazionamento del credito; omesso rilievo del giudicato formato in altro giudizio tra le stesse parti; erronea valutazione della prova dell'estinzione del credito e dell'imputazione dei pagamenti; irrilevanza della mancanza del parere dell'ordine professionale; e violazione del d.lgs. n. 231/2002.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata la motivazione del tribunale che aveva escluso l'abusivo frazionamento solo perché non risultava un unico incarico professionale scritto. Ha affermato che il divieto di tutela processuale frazionata può operare anche rispetto a crediti distinti ma analoghi, sorti nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, quando siano fondati su fatti costitutivi analoghi e non vi sia un oggettivo interesse alla proposizione separata delle domande. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza richiamata dal tribunale in altro giudizio non è stata ritenuta preclusiva, perché il giudicato su questione processuale ha efficacia solo endoprocessuale.
Norme richiamate
la parte che censura l'ammissibilità dell'appello deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto del gravame e specificare perché esso sarebbe carente di specificità; il mero rinvio all'atto di appello non basta
l'opposizione a decreto ingiuntivo e il correlato giudizio di appello non consentono domande nuove, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la domanda del creditore in appello fosse sostanzialmente corrispondente a quella monitoria
richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. in tema di specificità dell'atto di appello e del sindacato di legittimità
indicata come norma del vizio dedotto nei motivi di ricorso
richiamato a proposito dell'onere probatorio sulla fondatezza della pretesa creditoria e sull'estinzione del credito
richiamato in relazione alla prova scritta del credito e al riconoscimento del debito
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto tener conto delle circostanze non contestate e delle prove documentali prodotte
invocato in relazione alla valutazione delle prove documentali
richiamato dalla ricorrente nella contestazione della prova dell'inadempimento e dell'estinzione del credito
richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione dei pagamenti
richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata
invocato per sostenere la preclusione derivante da un precedente giudicato tra le stesse parti; la Corte ha però escluso che il giudicato su una questione processuale faccia stato oltre il processo in cui è formato
richiamato in relazione alla necessità del parere del consiglio dell'ordine nel procedimento monitorio per crediti professionali
richiamato nel settimo motivo, rimasto assorbito
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede anche nella fase processuale
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro dei principi del giusto processo e della ragionevole durata
richiamato a fondamento del dovere di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nella tutela giudiziale del credito
richiamato quale clausola di buona fede nell'esecuzione del rapporto, estesa anche al modo di esercizio della pretesa in giudizio
richiamato nel delineare il dovere del giudice di sottoporre alle parti la questione del possibile abuso processuale per frazionamento del credito
richiamato in relazione al potere-dovere del giudice di provocare il contraddittorio sulla questione del frazionamento
richiamato per affermare che la domanda può essere riproposta in cumulo oggettivo con le altre domande relative ai crediti analoghi
richiamato quale espressione processuale dei doveri di lealtà e probità delle parti e dei difensori
Massime di principio
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito non riguarda soltanto l'ipotesi di un unico credito scisso in più domande, ma può estendersi anche a crediti distinti e autonomi, purché analoghi per oggetto e titolo, sorti nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, e fondati su fatti costitutivi analoghi.
- Per stabilire se la proposizione separata di più azioni sia abusiva, non è decisivo il solo dato formale dell'esistenza di un unico contratto o di un unico incarico scritto; occorre verificare la concreta unitarietà della relazione tra le parti e l'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
- Quando le pretese creditorie separatamente azionate sono riconducibili alla medesima vicenda sostanziale e potrebbero richiedere una duplicazione di istruttoria o generare giudicati contrastanti, il creditore deve dedurle unitariamente, salvo che provi un apprezzabile interesse alla loro separazione.
- La violazione del divieto di tutela frazionata è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ma resta possibile riproporre la pretesa in cumulo oggettivo con altre domande connesse.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve esaminare la fondatezza della pretesa creditoria valutando gli elementi offerti dal creditore, senza che sia necessaria una domanda espressa di merito distinta dalla richiesta di conferma del decreto.
- La censura in cassazione sulla specificità dell'appello richiede autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto dell'atto di gravame e le ragioni della sua asserita genericità, non potendo limitarsi a richiamarlo per relationem.
- Il giudicato su una questione processuale ha efficacia solo endoprocessuale e non impedisce che la stessa questione sia riesaminata e risolta diversamente in un diverso giudizio tra le stesse parti.
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