Cassazione Penale, Sentenza n. 26750/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di rinvio, aveva escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) ma aveva comunque ritenuto sussistente l'impiego del "metodo mafioso" e aveva confermato la qualificazione del fatto come concorso in tentata estorsione aggravata (art. 629 c.p.), anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Il ricorrente ha censurato la motivazione come contraddittoria e la ricostruzione giuridica come errata, sostenendo che l'uso del metodo mafioso non era prova sufficiente per trasformare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni in estorsione; ha altresì dedotto l'interesse alla impugnazione ai fini della eventuale riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la decisione del Tribunale è contraddittoria nel ritenere che il mero impiego del metodo mafioso abbia trasformato l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in delitto di estorsione; ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Filardo) secondo cui la partecipazione di terzi con metodo mafioso non implica automaticamente l'estorsione se quei terzi si limitano a fornire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire autonoma finalità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione ai profili indicati e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per un rinnovato esame, limitato ai punti di diritto e di fatto oggetto della censura.
Norme richiamate
Norma sull'aggravante o ipotesi correlate all'agevolazione di associazione mafiosa; nella vicenda il Tribunale aveva escluso l'agevolazione mafiosa ma aveva comunque ritenuto l'impiego del metodo mafioso come elemento fattuale.
Delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone; la Corte ha richiamato che la configurabilità di questo reato presuppone la possibilità astratta di rivolgersi al giudice e che l'impiego del metodo mafioso non esclude automaticamente questa fattispecie.
Delitto di estorsione; la Corte ha precisato che il dolo tipico dell'estorsione non può essere desunto automaticamente dal mero impiego del metodo mafioso senza dimostrare l'autonoma finalità estorsiva.
Norma sul rinvio in sede penale; la decisione impugnata è stata resa in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p.
Riparazione per ingiusta detenzione; il ricorrente ha dedotto interesse all'impugnazione anche per precostituire titolo ad eventuale richiesta di riparazione.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio richiamato: la partecipazione di terzi che impiegano il metodo mafioso può rimanere compatibile con l'art. 393 c.p. se i terzi si limitano a contribuire alla pretesa del creditore senza perseguire autonoma finalità estorsiva; non è più automatico ritenere che il metodo mafioso comporti sempre il reato di estorsione.
Sentenza della Seconda Sezione penale n. 1895 del 18/01/2023 (rescindente)
Decisione precedente della Corte che aveva annullato una ordinanza e imposto al Tribunale di rivalutare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; da tale pronuncia è derivata la necessità del nuovo esame in sede di rinvio.
Massime di principio
- L'impiego del cosiddetto "metodo mafioso" non determina automaticamente la sussistenza del delitto di estorsione: è necessario accertare se chi ha concorso nella condotta abbia perseguito una autonoma finalità estorsiva o si sia limitato a prestare un contributo alla pretesa del creditore.
- La qualificazione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e estorsione (art. 629 c.p.) richiede una motivazione specifica che colleghi il modus operandi all'elemento soggettivo tipico dell'estorsione; non è sufficiente richiamare genericamente la 'veemenza' o la 'paura' indotte.
- In fase cautelare, l'esclusione di un'aggravante rilevante (p.es. agevolazione mafiosa) impone al giudice una rinnovata e ben motivata valutazione degli altri presupposti della misura; decisioni con argomentazioni contraddittorie possono essere annullate e rinviate.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le acquisizioni tecniche (intercettazioni, geolocalizzazioni) sono elementi indiziari importanti, ma il loro valore probatorio deve essere esplicitato nel collegamento con la qualificazione giuridica del fatto.
- Chi impugna misure cautelari sopravvenute o attenuate conserva interesse a impugnare la qualificazione giuridica quando la decisione può costituire presupposto per una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; tale interesse va però adeguatamente dedotto.
- Le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità richiedono che il giudice specifichi se e come il contributo di terzi abbia avuto una finalità autonoma rispetto alla semplice assistenza al creditore: senza questo cimento la ricostruzione giuridica rischia di essere invalida.
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