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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39488/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è stata fondata sull'art. 448-bis c.p.p., ritenuto ostativo alla deduzione del motivo di ricorso inerente al giudizio di responsabilità contro la sentenza emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., con la quale era stata pronunciata condanna per reati ricompresi negli artt. 337 e 635 c.p. Il ricorso per cassazione proponeva un motivo relativo al giudizio di responsabilità, dunque volto a contestare l'affermazione di colpevolezza sottesa alla sentenza di applicazione della pena. La Corte ha però ritenuto tale doglianza inammissibile, osservando che, ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p., il motivo non è consentito dalla legge nel tipo di provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata emessa nell'ambito del rito di applicazione della pena su richiesta, richiamato come base del provvedimento di condanna.

  • art. 448-bis c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. non consentito dalla legge

    Viene interpretato come norma che preclude la proposizione del motivo di ricorso avente ad oggetto il giudizio di responsabilità contro la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.

  • art. 337 c.p.

    Costituisce uno dei reati oggetto della condanna richiamata nella sentenza impugnata; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 635 c.p.

    Costituisce uno dei reati oggetto della condanna richiamata nella sentenza impugnata; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., i motivi di ricorso che investono il giudizio di responsabilità sono inammissibili quando la legge non li consente espressamente.
  • La Corte di cassazione, quando rileva l'astratta non deducibilità del motivo di ricorso per effetto di una preclusione normativa specifica, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito della censura.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., il sindacato di legittimità è limitato nei termini previsti dalla legge e non può essere esteso alla contestazione del giudizio di responsabilità se ciò è precluso dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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