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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28213/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, conclusa il 21 novembre 2016, di un’imbarcazione usata da restaurare (modello Riva Tritone). L’acquirente sosteneva di avere pagato il prezzo pattuito, in parte con bonifici e in parte in contanti, per un importo complessivo di euro 59.000,00, ma di non aver mai ricevuto la consegna del bene nonostante i solleciti inviati al venditore. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e la restituzione delle somme versate, con interessi. Il venditore non si costituiva nei giudizi di merito. Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo invece integrato un inadempimento imputabile all’acquirente ex art. 1460 c.c. In appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione e accoglieva la domanda dell’acquirente, ritenendo provata l’esistenza del contratto, i pagamenti eseguiti e la mancata consegna del bene, nonché l’assenza di qualunque giustificazione del venditore per il proprio inadempimento. Avverso tale sentenza il venditore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello utilizzato documenti ritenuti tardivamente depositati con l’atto di appello; 2) violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la consegna del bene sarebbe stata dovuta solo dopo il pagamento integrale del prezzo, circostanza non dimostrata dall’acquirente, e che la Corte avrebbe pronunciato su una ricostruzione diversa da quella risultante dagli atti; 3) violazione degli artt. 1470 e 1353 c.c., assumendo che il contratto fosse soggetto a condizione sospensiva di adempimento e che la proprietà si trasferisse solo al completo pagamento del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che l’opposizione alla proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. era stata depositata oltre il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 380-bis e 391 c.p.c. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado in forma sommaria

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell’ammissibilità dei documenti in appello nel procedimento sommario di cognizione

  • art. 1284, quarto comma, c.c.

    richiamato per la decorrenza degli interessi nella misura prevista dalla norma

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dal Tribunale come base dell’eccezione di inadempimento attribuita all’acquirente

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per contestare l’utilizzo in appello di documenti asseritamente nuovi o tardivi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • artt. 1453 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare una pronuncia oltre i limiti della domanda o delle eccezioni

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la qualificazione della vendita e dei suoi effetti

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di una condizione sospensiva di adempimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per il termine di opposizione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie illustrative

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’opposizione alla proposta di definizione accelerata deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 380-bis c.p.c.; la sua proposizione tardiva comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per tardiva opposizione alla proposta accelerata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede alla regolazione delle spese in favore della parte resistente.
  • Le censure che prospettano in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti o introducono questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi o non emergenti dalla sentenza impugnata, sono inammissibili se richiedono un nuovo accertamento di merito.
  • La deduzione di violazioni di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non coglie il fondamento effettivo della decisione o introduce una qualificazione contrattuale nuova e non scrutinata dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di appello relativo a un procedimento sommario di cognizione, l’ammissibilità dei documenti nuovi è circoscritta ai casi in cui essi siano indispensabili oppure non producibili in primo grado, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieVenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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