Cassazione Civile, Ordinanza n. 28213/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, conclusa il 21 novembre 2016, di un’imbarcazione usata da restaurare (modello Riva Tritone). L’acquirente sosteneva di avere pagato il prezzo pattuito, in parte con bonifici e in parte in contanti, per un importo complessivo di euro 59.000,00, ma di non aver mai ricevuto la consegna del bene nonostante i solleciti inviati al venditore. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e la restituzione delle somme versate, con interessi. Il venditore non si costituiva nei giudizi di merito. Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo invece integrato un inadempimento imputabile all’acquirente ex art. 1460 c.c. In appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione e accoglieva la domanda dell’acquirente, ritenendo provata l’esistenza del contratto, i pagamenti eseguiti e la mancata consegna del bene, nonché l’assenza di qualunque giustificazione del venditore per il proprio inadempimento. Avverso tale sentenza il venditore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello utilizzato documenti ritenuti tardivamente depositati con l’atto di appello; 2) violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la consegna del bene sarebbe stata dovuta solo dopo il pagamento integrale del prezzo, circostanza non dimostrata dall’acquirente, e che la Corte avrebbe pronunciato su una ricostruzione diversa da quella risultante dagli atti; 3) violazione degli artt. 1470 e 1353 c.c., assumendo che il contratto fosse soggetto a condizione sospensiva di adempimento e che la proprietà si trasferisse solo al completo pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che l’opposizione alla proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. era stata depositata oltre il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 380-bis e 391 c.p.c. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado in forma sommaria
richiamato per la disciplina dell’ammissibilità dei documenti in appello nel procedimento sommario di cognizione
richiamato per la decorrenza degli interessi nella misura prevista dalla norma
richiamato dal Tribunale come base dell’eccezione di inadempimento attribuita all’acquirente
invocato per contestare l’utilizzo in appello di documenti asseritamente nuovi o tardivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento
richiamato per lamentare una pronuncia oltre i limiti della domanda o delle eccezioni
richiamato dal ricorrente per la qualificazione della vendita e dei suoi effetti
richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di una condizione sospensiva di adempimento
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per il termine di opposizione
richiamato per il deposito delle memorie illustrative
richiamato come base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’opposizione alla proposta di definizione accelerata deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 380-bis c.p.c.; la sua proposizione tardiva comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per tardiva opposizione alla proposta accelerata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede alla regolazione delle spese in favore della parte resistente.
- Le censure che prospettano in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti o introducono questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi o non emergenti dalla sentenza impugnata, sono inammissibili se richiedono un nuovo accertamento di merito.
- La deduzione di violazioni di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non coglie il fondamento effettivo della decisione o introduce una qualificazione contrattuale nuova e non scrutinata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di appello relativo a un procedimento sommario di cognizione, l’ammissibilità dei documenti nuovi è circoscritta ai casi in cui essi siano indispensabili oppure non producibili in primo grado, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28134/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28137/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28161/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28162/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28177/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_civile · 23 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28178/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →