Cassazione Civile, Ordinanza n. 16768/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un consulente tecnico d'ufficio aveva impugnato il decreto di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale di Firenze in una controversia di appalto. Sosteneva che l'incarico peritale non fosse unitario, ma si componesse di più quesiti autonomi e distinti, così da dover essere remunerato separatamente per ciascuna risposta resa. Deduceva inoltre che la liquidazione fosse errata perché avrebbe dovuto tenersi conto del valore economico esaminato e non di quello accertato, e che non era stata riconosciuta la maggiorazione del compenso per l'eccezionale complessità e difficoltà della prestazione. Con i motivi di ricorso denunciava violazione dell'art. 195 c.p.c., degli artt. 1, 11 e 29 del d.m. 30/05/2002, degli artt. 50, 51 e 52 d.p.r. 115/2002, nonché degli artt. 112, 10 e 132 c.p.c., lamentando anche omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, per stabilire se l'incarico conferito al c.t.u. sia unitario oppure articolato in quesiti autonomi, non conta il numero delle domande formulate, ma se le operazioni richieste siano collegate da un vincolo di unitarietà funzionale o siano invece autosufficienti. Nel caso concreto la qualificazione unitaria del quesito era corretta, perché l'obiettivo era comunque quello di quantificare l'importo ancora dovuto all'impresa esecutrice per i lavori eseguiti. Ha poi ritenuto non censurabile la liquidazione del compenso, sia quanto al parametro del valore economico di riferimento, implicitamente ancorato all'entità del petitum, sia quanto alla mancata maggiorazione per complessità, avendo il giudice comunque effettuato una valutazione, sia pure sinteticamente richiamando la relazione in atti. Il ricorso è stato dunque rigettato; non sono state liquidate spese, perché le controparti erano rimaste intimate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'incarico peritale fosse articolato in più quesiti; la Corte ha escluso la violazione perché ha ritenuto unitario il quesito in funzione dell'obiettivo comune della consulenza.
d.m. 30/05/2002, artt. 1, 11 e 29
Richiamati ai fini della disciplina della liquidazione del compenso del consulente tecnico; la Corte non ha ravvisato errori nella determinazione del compenso.
d.p.r. 115/2002, artt. 50, 51 e 52
Richiamati in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice; la Corte ha confermato la liquidazione operata dal tribunale e ha escluso i presupposti per maggiorazioni.
Invocato nel terzo motivo per dedurre un vizio relativo alla pronuncia; la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato con riferimento al parametro di valore per la liquidazione; la Corte ha ritenuto corretto l'aggancio all'entità del petitum.
Invocato per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento del giudice alla relazione in atti.
art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 1bis art. 13 d.p.r. 115/2002
Richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico, la pluralità delle domande contenute nel quesito non comporta automaticamente la presenza di più incarichi autonomi: occorre verificare se le attività richieste siano unite da un vincolo di funzionalità oppure se siano realmente autosufficienti.
- Se la consulenza è finalizzata, in sostanza, a quantificare un unico credito o un unico importo dovuto, il quesito può essere correttamente qualificato come unitario anche quando richieda verifiche tecniche diverse e successive.
- Nella liquidazione del compenso dell'ausiliario, il parametro di valore può essere individuato anche con riferimento all'entità del petitum sostanziale; una motivazione sintetica che richiami la relazione in atti può bastare a sorreggere la valutazione sulla complessità della prestazione.
- Le censure contro il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. devono individuare un effettivo errore di parametro o di qualificazione dell'incarico; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del contenuto dell'elaborato peritale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16667/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16681/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16683/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16684/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →