Cassazione Penale, Ordinanza n. 11388/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti attenevano alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla recidiva, e non denunciavano vizi consentiti in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 maggio 2024. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano la determinazione del trattamento punitivo, in particolare la valutazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità, osservando che sul punto la sentenza impugnata era comunque sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal riferimento alla recidiva quale profilo del trattamento punitivo oggetto di censura.
È la sede di legittimità entro la quale la Corte afferma non siano consentiti motivi che investono il mero trattamento punitivo, se sorretti da motivazione non illogica della sentenza impugnata.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera contestazione della determinazione del trattamento sanzionatorio, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- La valutazione della recidiva, quando adeguatamente motivata dal giudice di merito e supportata dall'esame delle deduzioni difensive, non può essere utilmente rimettersi in discussione con un ricorso per cassazione fondato su doglianze di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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