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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24446/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado a pena sospesa per detenzione di cocaina ritenuta incompatibile con l'uso esclusivamente personale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e la destinazione della sostanza a uso personale; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che i giudici di merito avevano valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza: nel corso di un controllo stradale e di una successiva perquisizione domiciliare era stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato sostanza stupefacente di tipo cocaina, da cui erano ricavabili 103 dosi medie singole, con ulteriore rinvenimento di droga anche in casa, dato ritenuto incompatibile con l'uso personale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva escluso elementi positivi apprezzabili, non considerando tale la consegna spontanea della sostanza perché avvenuta dopo l'invito degli operanti, che avevano già notato una protuberanza nei pantaloni dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    viene richiamato come fattispecie incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato, in relazione alla detenzione di cocaina ritenuta non destinata al solo uso personale.

  • art. 616 c.p.p.

    non è espressamente citato nel testo, ma il decisum applica la regola dell'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Cassa delle ammende

    non è una norma, ma è il destinatario della somma equitativamente fissata in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021

    richiamata per affermare che la contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio esula dal giudizio di legittimità.

  • Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015

    richiamata nello stesso senso, a sostegno del limite del controllo di legittimità rispetto alla rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e coerente, fondata su accertamenti di merito adeguatamente illustrati.
  • Il rinvenimento di sostanza stupefacente nella disponibilità dell'imputato, unito a ulteriori elementi fattuali incompatibili con l'uso personale, può sorreggere la conferma della responsabilità per detenzione illecita a fini non personali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione; non integra di per sé elemento positivo la consegna della sostanza quando essa avvenga su impulso degli operanti e dopo la percezione di indici esterni della detenzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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