Cassazione Penale, Ordinanza n. 24061/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, lamentando in modo generico presunte carenze motivazionali e prospettando in realtà una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata né indicare quali specifici passaggi dell'appello sarebbero rimasti senza risposta. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, deducendone l'eccessività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il ricorso non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa delle prove senza indicare la correlazione tra le ragioni della decisione e le censure formulate. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato con riferimento agli elementi ritenuti rilevanti dal giudice di merito, e la determinazione della pena era sorretta da motivazione conforme ai criteri legali, senza necessità di analizzare singolarmente tutti i parametri dell'art. 133 c.p. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto della sentenza di merito impugnata; il ricorso non ha superato il vaglio di specificità delle censure sulla motivazione di responsabilità.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; le attenuanti richiedono elementi positivi, la cui assenza giustifica il mancato riconoscimento.
La pena deve essere motivata secondo legge e canoni di logica; se la motivazione è congrua non vi è spazio per il sindacato di legittimità.
Non è necessario che il giudice dia conto singolarmente di tutti i criteri di commisurazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli di maggiore rilievo nel giudizio complessivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a denunciare genericamente vizi motivazionali o a proporre una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare la correlazione tra le censure e le ragioni decisorie.
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche mediante un riferimento sintetico ma congruo agli elementi decisivi del caso; la concessione delle attenuanti presuppone la presenza di elementi positivi, la cui mancanza legittima il rigetto.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e conforme agli artt. 132 e 133 c.p.; non occorre una disamina analitica di tutti i parametri legali, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti maggiormente significativi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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