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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11126/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 14/06/2022 che ordinava l'assegnazione o, in subordine, la vendita della quota indivisa di 1/2 del fabbricato. La ricorrente deduce violazione degli artt. 666 c.p.p. e 48, comma 7-ter, d.lgs. 159/2011, lamentando che il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni del perito Rosario CIOTTO rese all'udienza del 9/10/2021: il perito avrebbe ammesso che l'immobile è attualmente indivisibile e non commerciabile e di non poter determinare il valore attuale, circostanze che, secondo la difesa, rendono necessario un supplemento peritale per ricalcolare il valore e tutelare il diritto di proprietà della ricorrente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale. È stato ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il terzo interessato può stare in giudizio solo mediante difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 c.p.p.; l'atto prodotto era una mera nomina di difensore di fiducia e non una procura speciale. Per tale ragione il vizio è causa di inammissibilità rilevabile in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente con riferimento alla perizia e al relativo accertamento tecnico; la Corte non entra nel merito delle questioni peritali perché ha dichiarato l'inammissibilità processuale per difetto di procura speciale

  • art. 48, comma 7-ter, d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di misure patrimoniali/assegnazione dei beni; la Corte non ha esaminato il merito applicativo della norma a causa dell'inammissibilità formale del ricorso

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che il terzo interessato nel procedimento di prevenzione può partecipare solo tramite difensore munito di procura speciale alle liti, essendo la sua partecipazione eventuale e meramente civilistica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicata nel caso concreto per fissare la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il terzo interessato che intende impugnare deve conferire al difensore una procura speciale alle liti: la mera nomina di difensore di fiducia non è sufficiente
  • La mancanza di procura speciale è causa di inammissibilità che può essere rilevata anche in sede di legittimità; pertanto controllare sempre la documentazione di rappresentanza prima del deposito del ricorso
  • Se l'oggetto del gravame è un vizio o lacuna peritale (es. indeterminabilità del valore o indivisibilità del bene), tale questione, pur rilevante sul merito, non potrà essere esaminata se manca la regolarità formale della rappresentanza processuale
  • In caso di inammissibilità per vizi formali possono essere irrogate condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); valutare il rischio prima di proporre ricorso privo dei requisiti formali
  • Per contestare perizie o chiedere integrazioni tecniche è opportuno sollevare tempestivamente la questione nel procedimento di merito e, se si intende impugnare, assicurarsi che tutti i requisiti di forma (procura speciale, domiciliazione) siano rispettati

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