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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07371/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un soggetto che chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà di un piccolo terreno con sovrastanti fabbricati. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che sul fondo fossero state compiute attività edificatorie e di trasformazione idonee a integrare il possesso utile ad usucapionem e l'animus possidendi. Il soccombente in appello ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto storico e erronea presunzione della sussistenza del possesso utile all'usucapione, sostenendo che la sola edificazione non bastasse a provarlo; (2) e (3) omesso esame di fatti decisivi, ma in realtà contestando l'interpretazione delle prove orali; (4) vizio di apparenza della motivazione, deducendo ancora una diversa lettura delle deposizioni testimoniali. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e ha considerato coerente la motivazione d'appello, che aveva valorizzato la realizzazione di una nuova fabbrica e la successiva utilizzazione dell'area come manifestazioni concrete di potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse sufficientemente articolata e non apparente, avendo indicato le ragioni del convincimento sulla sussistenza del possesso utile all'usucapione e dell'animus possidendi. Ha inoltre affermato che la costruzione di un organismo edilizio nuovo, realizzato dal detentore del terreno senza il consenso, almeno tacito, del proprietario, può integrare un atto di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, e manifestare pretese dominicali incompatibili con la mera detenzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    La costruzione di un nuovo organismo edilizio su un terreno, realizzata dal detentore senza il consenso dei proprietari, può costituire un atto di interversione del possesso perché manifesta pretese dominicali incompatibili con la mera detenzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento della credibilità dei testi, della forza dei documenti e della scelta delle fonti di prova più attendibili è riservato al giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.
  • La realizzazione, da parte del detentore di un fondo, di un nuovo organismo edilizio senza il consenso del proprietario può integrare un comportamento inequivoco idoneo a manifestare un possesso uti dominus e a costituire interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2.
  • Ai fini dell'usucapione, possono rilevare come indici del possesso utile non solo l'occupazione materiale del bene, ma anche la sua trasformazione, l'assoggettamento a una nuova funzionalità e l'utilizzazione esclusiva del cespite in modo incompatibile con l'altrui diritto.
  • Una motivazione che esponda in modo coerente l'iter logico seguito dal giudice di merito, valorizzando prove testimoniali, documentali e circostanze fattuali convergenti, soddisfa il minimo costituzionale e non è censurabile in cassazione solo perché la parte propone una diversa lettura del fatto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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