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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consulente tecnico)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un soggetto che, in un precedente contenzioso amministrativo relativo a un ordine di demolizione del Comune di Venezia, aveva contestato l'operato del consulente tecnico d'ufficio nominato in quella sede. Secondo l'attore, il nuovo consulente nominato in appello amministrativo era giunto a conclusioni opposte rispetto a quelle del primo tecnico, le cui valutazioni erano state sostanzialmente disattese; egli chiedeva quindi di affermare la responsabilità del primo CTU. In primo grado il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di responsabilità extracontrattuale ex artt. 64 c.p.c. e 2043 c.c., ritenendo tardiva la diversa prospettazione di una responsabilità contrattuale da contatto sociale, introdotta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ha anche condannato l'attore per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. In appello la condanna ex art. 96 c.p.c. è stata revocata, ma è stato confermato il rigetto della domanda: inammissibile la domanda nuova di responsabilità da contatto sociale, infondata quella extracontrattuale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 183 c.p.c., sostenendo che in riassunzione sarebbero consentite nuove domande e nuove eccezioni; 2) violazione dell'art. 64 c.p.c., contestando l'esclusione della responsabilità da contatto sociale e la negazione del nesso causale; 3) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato riesame tecnico della CTU e chiedendo nuova istruttoria; 4) violazione degli artt. 183 e 356 c.p.c., dolendosi del mancato ordine di restituzione del compenso percepito dal CTU e del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da stress psicofisico. La Corte ha ritenuto il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata; comunque, ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili: la domanda di responsabilità da contatto sociale era stata introdotta tardivamente con memoria e non nell'atto di riassunzione; il secondo motivo era inammissibile perché colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata; gli ulteriori motivi erano inammissibili per difetto di autosufficienza e, in ogni caso, non superavano la doppia conforme e non scalfivano la motivazione di merito che escludeva dolo o colpa grave del CTU e negava la prova del nesso causale e del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, ai fini del controllo di tempestività ex art. 369, n. 2, c.p.c. In ogni caso ha anche affermato che, ove superato tale rilievo processuale, il ricorso sarebbe stato comunque rigettato. Nel merito dei motivi, ha ritenuto infondata la censura sulla possibilità di introdurre la domanda di responsabilità da contatto sociale solo con memoria ex art. 183 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non attingeva tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di autosufficienza e per la presenza di una sentenza di appello conforme a quella di primo grado, oltre che perché la motivazione di merito escludeva la responsabilità del CTU e la prova del danno. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 369 n. 2 c.p.c.

    mancato deposito della relativa relata di notifica

    il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata è necessario per consentire alla Corte il controllo sulla tempestività del ricorso; la sua mancanza comporta improcedibilità

  • art. 183, VI comma, c.p.c.

    prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.

    la prima memoria del triplo termine è destinata a precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte; non è sede per introdurre tardivamente una nuova domanda

  • art. 64 c.p.c.

    regola la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio; nel caso concreto è stata esclusa sia la configurabilità della responsabilità contrattuale da contatto sociale sia quella extracontrattuale per mancanza dei relativi presupposti

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana del CTU richiede allegazione e prova dei suoi presupposti, inclusi condotta colposa o dolosa, nesso causale e danno

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna per lite temeraria può essere revocata se non risultano i relativi presupposti; nel caso concreto la Corte d'appello aveva già escluso la sussistenza dei presupposti e la Cassazione non ha riformato tale statuizione

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale incontra lo sbarramento della doppia conforme, salvo specifica deduzione di divergenza argomentativa

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    il ricorso deve essere autosufficiente e confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata e con gli atti rilevanti; la mancanza di specificità rende inammissibile la censura

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso, ma le censure sono risultate in parte infondate, in parte inammissibili per difetto di specificità o per il regime della doppia conforme

Massime di principio

  • In sede di riassunzione davanti al giudice ad quem possono essere proposte domande nuove, ma esse devono essere introdotte nell'atto di riassunzione e non per la prima volta nelle memorie assertive successive ex art. 183 c.p.c., che servono solo a precisare o modificare domande già proposte.
  • Quando una sentenza d'appello è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio comporta l'inammissibilità del motivo diretto contro l'altra.
  • In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, la censura di omesso esame o di vizio motivazionale incontra il limite della doppia conforme e richiede una specifica deduzione della divergenza tra le due motivazioni.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e deve confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo generico le proprie tesi senza indicare in modo puntuale i fatti, gli atti e le ragioni trascurate dal giudice di merito.
  • La responsabilità del consulente tecnico d'ufficio, sia contrattuale sia extracontrattuale, non può essere affermata sulla sola base del fatto che un secondo consulente sia pervenuto a conclusioni diverse: occorre allegare e provare specificamente condotta colposa o dolosa, nesso causale e danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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