Sentenza del 23/09/2019 n. 5192 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Cancellazione società - Successione ditta individuale - Detrazione ed adempimenti - Principio di neutralità - Carattere sostanziale ed effettivo del credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto dell’impresa individuale, proseguente l’attività della società cancellata ai sensi dell’art. 2272 c.c., di portare in detrazione l’eccedenza IVA maturata dalla società. L’Amministrazione aveva negato il diritto ritenendo, tra l’altro, che non vi fosse continuità soggettiva e che mancasse la dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione del credito. La Corte ha chiarito che la prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite non costituisce una trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 c.c., ma una successione tra soggetti distinti: la società, persona giuridica, e il socio, persona fisica. Tuttavia, ai fini IVA, il diritto alla detrazione può essere riconosciuto quando sia concretamente dimostrato che l’imposta deriva da operazioni effettivamente assoggettate a IVA e destinate a operazioni imponibili.
La decisione
È stato affermato che l’assenza della dichiarazione annuale relativa all’anno di maturazione non comporta automaticamente la perdita del credito. In applicazione del principio di neutralità dell’IVA, l’eccedenza risultante dalle dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti può essere detratta se il diritto viene esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, purché siano verificabili la sostanzialità e l’effettività del credito e non sussistano contestazioni concrete sulle operazioni sottostanti.
Norme richiamate
Scioglimento della società
La cancellazione o lo scioglimento della società, seguito dalla prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite come impresa individuale, determina una successione tra soggetti distinti.
Continuità dei rapporti giuridici nella trasformazione
La norma riguarda la trasformazione tecnica di una società da un tipo societario a un altro e non si applica alla prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite quale persona fisica.
d.P.R. 633/1972, artt. 19 e seguenti
Il diritto alla detrazione spetta quando l’IVA è effettivamente assolta su operazioni inerenti all’attività e finalizzate a operazioni imponibili, purché il credito sia sostanziale, effettivo e correttamente documentato.
Principio di neutralità dell’IVA
La detrazione non può essere negata per mere irregolarità formali, come l’omessa dichiarazione annuale, quando l’esistenza del credito e i presupposti sostanziali siano dimostrati e il diritto sia esercitato entro i termini previsti.
Massime di principio
- La prosecuzione individuale dell’attività di una società cancellata da parte del socio superstite non equivale automaticamente a una trasformazione societaria, ma configura normalmente una successione tra soggetti diversi.
- Il credito IVA può essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale relativa all’anno di maturazione, se risultano dimostrati l’effettivo pagamento dell’imposta, la riferibilità a operazioni reali e l’inerenza a successive operazioni imponibili.
- Gli adempimenti formali non possono prevalere sul principio di neutralità dell’IVA quando l’Amministrazione può verificare concretamente l’esistenza e l’ammontare del credito.
- Chi invoca la detrazione deve comunque conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare fatture, registrazioni, dichiarazioni periodiche, versamenti e collegamento delle operazioni all’attività imponibile.
- La detrazione resta soggetta ai termini di esercizio previsti dalla normativa IVA; il superamento dei termini o l’inesistenza sostanziale delle operazioni può invece giustificare il diniego del credito.
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