Cassazione Penale, Sentenza n. 14092/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore invoca la "novita'" rappresentata dal lungo tempo trascorso in stato di detenzione (detenzione dal 2019 per fatti commessi nel 2016-2017), l'assenza di precedenti penali, la cessazione dell'attivita' dell'associazione nel 2017 e il fatto che coimputati hanno ottenuto misure meno afflittive e si sono attenuti alle prescrizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la valutazione di merito secondo cui il tempo trascorso non supera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dalla normativa cautelare. La decisione ha richiamato il grave quadro indiziario (partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, gestione di una piantagione di 4.352 piante con rilevante produzione) e la pena inflitta in primo e secondo grado (8 anni e 10 mesi), ritenendo che tali elementi, insieme alla competenza tecnica dell'imputato e alla prossimita' dei luoghi di detenzione rispetto ai luoghi dell'attivita' criminosa, giustifichino il mantenimento della misura custodiale. Il ricorrente e' stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Articolo richiamato in relazione alle violazioni di detenzione e traffico di stupefacenti che integrano il quadro indiziario; la sua richiamata gravita' dei fatti contribuisce a fondare la presunzione di attualita' delle esigenze cautelari.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la partecipazione ad associazione di rilevante entita' supporta la valutazione di pericolosita' e la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 3
Richiamato come norma che disciplina i presupposti per le misure cautelari in carcere e la necessaria motivazione circa l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha ritenuto che non sia stata superata la presunzione relativa di adeguatezza della detenzione.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Richiamato nella sentenza quale riferimento alla presunzione relativa di attualita' delle esigenze cautelari per specifici delitti; il tempo trascorso e la cessazione del vincolo associativo non sono di per se' sufficienti a dissipare tale presunzione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita' del ricorso a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Massime di principio
- La mera durata del tempo trascorso in custodia non costituisce di per se' elemento idoneo a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per reati legati al traffico di stupefacenti; servono elementi nuovi e concreti che escludano ragionevoli dubbi sulla prosecuzione del pericolo.
- La gravita' del quadro indiziario, l'entita' dell'attivita' illecita (es. dimensioni della coltivazione) e la pena inflitta sono fattori che rafforzano la presunzione di attualita' delle esigenze cautelari e possono giustificare il mantenimento della detenzione preventiva.
- L'incensuratezza dell'imputato e il comportamento conforme di coimputati posti agli arresti domiciliari non vincolano automaticamente la decisione rispetto ad altri indagati: la posizione di ciascun imputato va valutata in modo autonomo in base al contributo personale e ai profili di personalita'.
- La vicinanza dei luoghi di dimora proposti ai luoghi in cui si sono svolte le attivita' illecite e la competenza tecnica dell'imputato nella condotta criminosa sono elementi rilevanti nella valutazione del rischio di reiterazione.
- In sede di Cassazione non e' sufficiente proporre una diversa valutazione di fatti gia' esaminati dal giudice di merito; il ricorso e' ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicita' della motivazione.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre fornire prove o elementi nuovi e specifici che dimostrino la cessazione concreta delle esigenze cautelari, non semplici argomentazioni o richiami temporali.
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