Cassazione Penale, Sentenza n. 12151/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trento che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Francesco Trovato, pur ammettendolo alla detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione sostenendo che l'assenza di una attività lavorativa non può di per sé precludere l'affidamento e che sussisteva un'unica pendenza penale non sorretta da misura cautelare vigente; inoltre lamenta che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la condotta successiva al reato e gli elementi favorevoli alla prognosi di reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo sostanzialmente confutativo di valutazioni di merito. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha indicato elementi di rischio (procedimento pendente e assenza di stabile attività lavorativa) idonei a fondare una prognosi sfavorevole e quindi il diniego dell'affidamento in prova. La Corte ha inoltre escluso la valutazione in sede di legittimità dei documenti prodotti in replica, riservando la loro valutazione ad una nuova istanza in sede di merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. Dalla sentenza emerge che la Corte ricorda l'orientamento secondo cui l'esistenza di un lavoro non è requisito necessario per concedere l'affidamento e può essere surrogata da attività socialmente utili o volontariato; tuttavia il giudice di merito può comunque negare la misura basandosi su valutazioni prognostiche complessive circa la pericolosità e la probabilità di reinserimento.
Norma richiamata come base per la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di responsabilità nell'aver proposto un ricorso inammissibile. La Corte l'ha applicata valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'assenza di un'attività lavorativa non costituisce di per sé un motivo automatico di diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale: il lavoro è uno degli elementi per la prognosi ma può essere sostituito da attività sociali o giustificato da età e condizioni di salute.
- La pendenza di procedimenti penali nei confronti del richiedente può legittimamente influire in senso sfavorevole sulla prognosi di reinserimento e, se ritenuta significativa dal giudice, giustificare il diniego della misura alternativa.
- Il diniego dell'affidamento può fondarsi anche su una sola ragione plausibile e adeguatamente motivata, purché il ragionamento non sia manifestamente illogico: la valutazione prognostica è ampiamente discrezionale e in Cassazione è sindacabile solo per vizi logico-giuridici evidenti.
- La Corte di Cassazione non entra nel merito di nuove prove o documenti prodotti per la prima volta in sede di legittimità; tali elementi devono essere proposti e valutati in sede di merito con appropriata istanza.
- Le relazioni degli organi di osservazione (es. UEPE) forniscono elementi utili ma non vincolano il giudice di merito, che deve comunque valutare globalmente le istanze rieducative e i profili di pericolosità secondo la gradualità prevista per i benefici penitenziari.
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